(Allegati-Allegato E1)
                             ALLEGATO E1 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' 
DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE 
 
  1.  La  dichiarazione  di  conformita'  basata  sulla  garanzia  di
qualita' delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale
e' la procedura di accertamento di conformita' mediante la  quale  il
fabbricante  adempie  gli  obblighi  definiti  qui  di   seguito,   e
garantisce e dichiara  che  gli  strumenti  di  misura  in  questione
soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Documentazione tecnica 
  2. Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica  descritta
all'articolo 8. La documentazione deve  consentire  di  accertare  la
conformita' dello strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente
decreto  ;  deve  comprendere,  nella  misura   necessaria   a   tale
accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento  dello
strumento. 
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 
  Fabbricazione 
  4.  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato,
relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul  prodotto  finale,
per lo strumento di misura in questione secondo  quanto  previsto  al
punto 5, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6. 
  Sistema di qualita' 
  5.1. Il fabbricante presenta una domanda di  accertamento  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda contiene: 
   - tutte le informazioni pertinenti sulla  categoria  di  strumenti
prevista; 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
   - la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
  5.2.  Il  sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottate  dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'. 
  Detta   documentazione   include,   in   particolare,   un'adeguata
descrizione: 
   - degli obiettivi  di  qualita',  della  struttura  organizzativa,
delle  responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'   dei
prodotti; 
   - degli esami e  delle  prove  che  verranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
   - della documentazione in materia di qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi  e  i  dati  relativi  alle  prove,  alle  tarature,   alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; 
   - dei mezzi che consentono il controllo dell'efficacia del sistema
di qualita'. 
  5.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se esso  soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  punto  5.2.
L'organismo presume la conformita' a tali requisiti  dei  sistemi  di
qualita' che soddisfano  le  specifiche  corrispondenti  della  norma
nazionale che attua la norma armonizzata pertinente  dal  momento  in
cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti. 
  Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della  qualita',
il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza
nel campo della metrologia in  questione  e  nella  tecnologia  dello
strumento e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del  presente
decreto . La procedura di accertamento comprende  una  visita  presso
gli impianti del fabbricante. 
  La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica  contiene
le conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
  5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in  modo  che  esso  resti
adeguato ed efficiente. 
  5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato  che  ha
approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica  prevista  del
sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i  requisiti  di
cui al punto 5.2, o se sia necessario un secondo accertamento. 
  L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante.  La  notifica
contiene le conclusioni dell'esame e  la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
  Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  6.1. La sorveglianza e'  intesa  a  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  di  qualita'
approvato. 
  6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini  ispettivi  ai  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e
deposito  e  gli  fornisce  tutte  le  necessarie  informazioni,   in
particolare: 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
   - la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
   - i documenti relativi alla qualita', quali i rapporti ispettivi e
i  dati  relativi  alle  prove,  i  dati  relativi   alle   tarature,
informazioni relative alla qualificazione  del  personale  impiegato,
ecc. 
  6.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e  applichi  il
sistema di qualita', e trasmette al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche ispettive effettuate. 
  6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita  e,  se
sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  7.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE,
la marcatura metrologica supplementare e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   5.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  7.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in  questione
identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  8. Per un periodo di dieci anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento, il  fabbricante  deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali: 
   - la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso; 
   - gli aggiornamenti di cui al punto 5.5, e relativa  approvazione;
- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato  di
cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 
  9. Ogni organismo notificato  comunica  periodicamente  allo  Stato
membro che lo ha notificato l'elenco delle approvazioni  dei  sistemi
di qualita' rilasciate o rifiutate; esso  informa  immediatamente  lo
Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di  un
sistema di qualita'. 
  Mandatario 
  10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1,
5.5, 7.2 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto
la sua responsabilita', dal suo mandatario.