ALLEGATO A DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 1. La dichiarazione di conformita' basata sul controllo di produzione interno e' la procedura di accertamento di conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. La documentazione deve consentire di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto ; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dello strumento. 3. 11 fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. Fabbricazione 4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformita' degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto. Dichiarazione scritta di conformita' 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto. 5.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una dichiarazione di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. Nella dichiarazione in questione si identifica il modello di strumento per cui essa e' stata redatta. Una copia di tale dichiarazione e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. Mandatario 6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3 e 5.2; possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo mandatario. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita' e qualora non abbia un mandatario, gli obblighi di cui ai punti 3 e 5.2 spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato.