(Allegati-Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE 
INTERNO 
 
  1.  La  dichiarazione  di  conformita'  basata  sul  controllo   di
produzione interno e' la procedura  di  accertamento  di  conformita'
mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di
seguito, e garantisce e dichiara  che  gli  strumenti  di  misura  in
questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Documentazione tecnica 
  2. Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica  descritta
all'articolo 8. La documentazione deve  consentire  di  accertare  la
conformita' dello strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente
decreto  ;  deve  comprendere,  nella  misura   necessaria   a   tale
accertamento, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dello
strumento. 
  3. 11 fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 
  Fabbricazione 
  4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire  la
conformita' degli strumenti fabbricati ai  requisiti  pertinenti  del
presente decreto. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e  la   marcatura
metrologica supplementare a ciascuno strumento di misura che soddisfi
i requisiti pertinenti del presente decreto. 
  5.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento. Nella dichiarazione in questione si identifica
il modello di strumento per cui essa e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  Mandatario 
  6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3 e 5.2;
possono essere adempiuti, a nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita', dal suo mandatario. 
  Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita' e  qualora
non abbia un mandatario, gli  obblighi  di  cui  ai  punti  3  e  5.2
spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato.