ALLEGATO B ESAME DEL TIPO 1. L'esame del tipo e' la parte della procedura di accertamento di conformita' mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. L'esame del tipo puo' essere effettuato in uno dei metodi seguenti. L'organismo notificato decide il metodo piu' appropriato e gli esemplari necessari. a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata. b) Esame di esemplari di una o piu' parti essenziali dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione considerata, piu' accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3. c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un esemplare. 3. La richiesta di esame del tipo e' presentata dal fabbricante ad un organismo notificato di sua scelta. La richiesta include: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. La documentazione deve consentire di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto; essa comprende il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui cio' risulti pertinente ai fini dell'accertamento; - gli esemplari, rappresentativi della produzione considerata, richiesti dall'organismo notificato; - la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di misura di cui non e' richiesto alcun esemplare. Tali documenti supplementari devono citare ogni documento pertinente applicato, in particolare nel caso in cui non siano stati applicati integralmente i documenti pertinenti di cui all'articolo 12, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilita', da un altro laboratorio di prova. 4. L'organismo notificato deve: Per quanto concerne gli esemplari: 4.1. esaminare la documentazione tecnica, verificare che gli esemplari siano stati fabbricati in conformita' con la medesima e individuare gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili dei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, come pure gli elementi che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di tali documenti; 4.2. effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, tali soluzioni siano state correttamente applicate; 4.3. effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante abbia scelto di non applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti del presente decreto; 4.4. concordare con il richiedente il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove. Per le altre parti dello strumento di misura: 4.5. esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura. Per quanto concerne il processo di fabbricazione: 4.6. esaminare la documentazione tecnica per garantire che il fabbricante disponga di mezzi adeguati a garantire una produzione omogenea. 5.1. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione riguardante le azioni intraprese in conformita' del paragrafo 4 e i relativi risultati. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, lettera g), detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. 5.2. Qualora il progetto tecnico soddisfi le disposizioni del presente decreto applicabili allo strumento di misura, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del tipo. Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se del caso, del suo mandatario, le conclusioni dell'esame, eventuali termini di validita' e i dati necessari all'identificazione dello strumento. L'attestato puo' avere uno o piu' allegati. L'attestato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione della conformita' e del controllo del dispositivo in funzione, in particolare al fine di valutare la conformita' degli strumenti fabbricati con il tipo esaminato per quanto concerne la riproducibilita' dei risultati delle misure, quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; nell'attestato figurano: - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; - le misure richieste per garantire l'integrita' dello strumento (sigillo, identificazione del software); - informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al tipo; - se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; - nel caso di una sottounita', tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilita' con altre sottounita' o con gli strumenti di misura. L'attestato ha una validita' di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio e puo' essere in seguito rinnovato per periodi della durata di dieci anni ciascuno. 5.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha notificato. 6. Il fabbricante informa l'organismo notificato che conserva la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate allo strumento che possano condizionare la conformita' dello stesso ai requisiti essenziali o le condizioni di validita' dell'attestato. Tali modifiche necessitano di un'approvazione supplementare, sotto forma di un supplemento all'attestato originario di esame CE del tipo. 7. Ogni organismo notificato comunica immediatamente allo Stato membro che lo ha notificato: - gli attestati di esame CE del tipo, compresi gli allegati rilasciati; - i supplementi e le modifiche agli attestati gia' rilasciati. Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro degli attestati di esame CE del tipo. L'organismo notificato conserva il fascicolo tecnico, compresa la documentazione presentata dal fabbricante, fino al termine del periodo di validita' dell'attestato. 9. Il fabbricante conserva una copia dell'attestato di esame CE del tipo, degli allegati e dei relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di misura. 10. Il mandatario del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al paragrafo 3 e adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 8. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita' c qualora abbia un mandatario, l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal fabbricante.