(Allegati-Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
  ESAME DEL TIPO 
 
  1. L'esame del tipo e' la parte della procedura di accertamento  di
conformita' mediante la quale  un  organismo  notificato  esamina  il
progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che
tale  progetto  tecnico  soddisfa  le  pertinenti  disposizioni   del
presente decreto. 
  2. L'esame del tipo  puo'  essere  effettuato  in  uno  dei  metodi
seguenti. L'organismo notificato decide il metodo piu' appropriato  e
gli esemplari necessari. 
   a) Esame di un esemplare dello strumento di  misura  completo  che
sia rappresentativo della produzione considerata. 
   b) Esame di  esemplari  di  una  o  piu'  parti  essenziali  dello
strumento  di  misura  che  siano  rappresentative  della  produzione
considerata, piu' accertamento dell'adeguatezza del progetto  tecnico
delle altre parti dello strumento  di  misura,  tramite  esame  della
documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al
punto 3. 
   c)  Accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico   dello
strumento di misura, tramite esame  della  documentazione  tecnica  e
della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame  di
un esemplare. 
  3. La richiesta di esame del tipo e' presentata dal fabbricante  ad
un organismo notificato di sua scelta. 
  La richiesta include: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e,  nel  caso  in  cui  la
richiesta sia presentata dal mandatario, il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
   - una dichiarazione scritta in cui  si  precisi  che  la  medesima
richiesta  non  e'  stata  presentata  ad   alcun   altro   organismo
notificato; 
   -  la  documentazione  tecnica  descritta   all'articolo   8.   La
documentazione deve consentire  di  accertare  la  conformita'  dello
strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente   decreto;   essa
comprende il progetto, la  fabbricazione  e  il  funzionamento  dello
strumento, nella misura  in  cui  cio'  risulti  pertinente  ai  fini
dell'accertamento; 
   - gli esemplari,  rappresentativi  della  produzione  considerata,
richiesti dall'organismo notificato; 
   - la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico
delle parti dello strumento di misura di cui non e'  richiesto  alcun
esemplare. Tali documenti supplementari devono citare ogni  documento
pertinente applicato, in particolare nel caso in cui non siano  stati
applicati integralmente i documenti pertinenti  di  cui  all'articolo
12, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove  effettuate
dal laboratorio appropriato del fabbricante  oppure,  a  suo  nome  e
sotto la sua responsabilita', da un altro laboratorio di prova. 
  4. L'organismo notificato deve: Per quanto concerne gli esemplari: 
  4.1.  esaminare  la  documentazione  tecnica,  verificare  che  gli
esemplari siano stati fabbricati in conformita'  con  la  medesima  e
individuare gli elementi che sono stati progettati conformemente alle
disposizioni applicabili dei documenti pertinenti di cui all'articolo
12, come pure gli elementi che sono stati progettati senza  applicare
le disposizioni pertinenti di tali documenti; 
  4.2. effettuare o far effettuare gli esami e le  prove  appropriate
per controllare se, nei casi in cui il fabbricante  abbia  scelto  di
applicare le soluzioni  indicate  nei  documenti  pertinenti  di  cui
all'articolo 12, tali soluzioni siano state correttamente applicate; 
  4.3. effettuare o far effettuare gli esami e le  prove  appropriate
per controllare se, nei casi in cui il fabbricante  abbia  scelto  di
non applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti  di  cui
all'articolo 12, le soluzioni adottate dal fabbricante  soddisfino  i
requisiti essenziali corrispondenti del presente decreto; 
  4.4.  concordare  con  il  richiedente  il  luogo  in  cui  saranno
effettuati gli esami e le prove. Per le altre parti  dello  strumento
di misura: 
  4.5.  esaminare  la  documentazione  tecnica  e  la  documentazione
supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto  tecnico  delle
altre parti dello strumento di misura. 
  Per quanto concerne il processo di fabbricazione: 
  4.6. esaminare la  documentazione  tecnica  per  garantire  che  il
fabbricante disponga di mezzi adeguati  a  garantire  una  produzione
omogenea. 
  5.1. L'organismo notificato redige  una  relazione  di  valutazione
riguardante le azioni intraprese in conformita' del paragrafo 4  e  i
relativi risultati. Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  9,
comma 2, lettera g), detto organismo rende pubblico il  contenuto  di
tale relazione, in  tutto  o  in  parte,  solo  previo  consenso  del
fabbricante. 
  5.2. Qualora il  progetto  tecnico  soddisfi  le  disposizioni  del
presente decreto applicabili allo strumento  di  misura,  l'organismo
notificato rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del tipo. 
Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante  o,  se
del caso, del suo mandatario, le  conclusioni  dell'esame,  eventuali
termini di validita' e i  dati  necessari  all'identificazione  dello
strumento. L'attestato puo' avere uno o piu' allegati. 
  L'attestato  e  gli  allegati  contengono  tutte  le   informazioni
pertinenti  al  fine  della  valutazione  della  conformita'  e   del
controllo del dispositivo in funzione,  in  particolare  al  fine  di
valutare la  conformita'  degli  strumenti  fabbricati  con  il  tipo
esaminato per quanto concerne la riproducibilita' dei risultati delle
misure, quando  essi  sono  correttamente  tarati  avvalendosi  degli
opportuni mezzi previsti; nell'attestato figurano: 
   - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; 
   - le misure richieste per garantire l'integrita'  dello  strumento
(sigillo, identificazione del software); 
   - informazioni su altri elementi necessari  per  l'identificazione
dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al tipo; 
   - se del caso, qualsiasi  informazione  specifica  necessaria  per
verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; 
   - nel caso di una sottounita', tutte  le  informazioni  necessarie
per garantire la compatibilita'  con  altre  sottounita'  o  con  gli
strumenti di misura. 
  L'attestato ha una validita' di dieci anni a decorrere  dalla  data
di rilascio e puo' essere in  seguito  rinnovato  per  periodi  della
durata di dieci anni ciascuno. 
  5.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di
valutazione che tiene a disposizione dello Stato  membro  che  lo  ha
notificato. 
  6. Il fabbricante informa l'organismo notificato  che  conserva  la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di
tutte le modifiche apportate allo strumento che possano  condizionare
la conformita' dello stesso ai requisiti essenziali o  le  condizioni
di  validita'   dell'attestato.   Tali   modifiche   necessitano   di
un'approvazione  supplementare,  sotto  forma   di   un   supplemento
all'attestato originario di esame CE del tipo. 
  7. Ogni organismo notificato  comunica  immediatamente  allo  Stato
membro che lo ha notificato: 
   - gli attestati di  esame  CE  del  tipo,  compresi  gli  allegati
rilasciati; 
   - i supplementi e le modifiche agli attestati gia' rilasciati. 
  Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro
che lo ha notificato del ritiro degli attestati di esame CE del tipo. 
  L'organismo notificato conserva il fascicolo tecnico,  compresa  la
documentazione  presentata  dal  fabbricante,  fino  al  termine  del
periodo di validita' dell'attestato. 
  9. Il fabbricante conserva una copia dell'attestato di esame CE del
tipo, degli allegati e  dei  relativi  supplementi  e  le  modifiche,
unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di misura. 
  10. Il mandatario del fabbricante puo' presentare la  richiesta  di
cui al paragrafo 3 e adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi  6  e
8. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita' c qualora
abbia un mandatario, l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta
la  documentazione  tecnica  spetta  alla   persona   designata   dal
fabbricante.