(Allegati-Allegato C)
                             ALLEGATO C 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI 
PRODUZIONE INTERNO 
 
  1. La dichiarazione di conformita' al tipo basata sul controllo  di
produzione interno e' la parte della  procedura  di  accertamento  di
conformita' mediante la quale il  fabbricante  adempie  gli  obblighi
definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di
misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di
esame CE del tipo e soddisfano i requisiti  pertinenti  del  presente
decreto. 
  Fabbricazione 
  2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire  la
conformita'   degli   strumenti   fabbricati   al   tipo    descritto
nell'attestato di esame CE del tipo e  ai  requisiti  pertinenti  del
presente decreto. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  3.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
risulti conforme al tipo descritto nell'attestato  di  esame  CE  del
tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti del presente  decreto,  la
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 
  3.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in  questione
identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  Mandatario 
  4. Gli obblighi spettanti al  fabbricante  previsti  al  punto  3.2
possono essere adempiuti, a nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita', dal suo mandatario. 
  Qualora il fabbricante non sia  stabilito  nella  Comunita'  e  non
abbia un mandatario, l'obbligo  di  cui  al  punto  3.2  spetta  alla
persona che immette lo strumento sul mercato.