Art. 2 
                       Relazione di revisione 
 
  1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo  il  primo  comma,
sono inseriti i seguenti: 
  "La relazione comprende: 
     a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il   bilancio
sottoposto  a  revisione  e  il  quadro  delle  regole  di  redazione
applicate dalla societa'; 
     b) una descrizione della  portata  della  revisione  svolta  con
l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
     d) eventuali richiami di informativa che il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
     e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio. 
   Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul  bilancio  con
rilievi,  un  giudizio  negativo  o  rilasci  una  dichiarazione   di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione. 
   La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". 
2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice  civile,  il  secondo
periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  collegio  sindacale,  se
esercita il controllo contabile, redige anche la  relazione  prevista
dall'articolo 2409-ter". 
  3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  e'
modificato come segue: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. La relazione comprende: 
     a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il   bilancio
consolidato sottoposto a  revisione  e  il  quadro  delle  regole  di
redazione applicate dalla societa'; 
     b) una descrizione della  portata  della  revisione  svolta  con
l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
     d) eventuali richiami di informativa che il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
     e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio consolidato. 
   4-ter. Nel caso  in  cui  il  revisore  esprima  un  giudizio  sul
bilancio  con  rilievi,  un   giudizio   negativo   o   rilasci   una
dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un   giudizio,   la
relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 
   4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". 
  4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalla  seguente:
"Relazioni di revisione". 
  5. Al comma  1,  secondo  periodo,  dell'articolo  156  del  citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  dopo  le  parole:  "Le
relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e". 
  6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione",  sono
aggiunte le  seguenti:  "e  se  rappresentano  in  modo  veritiero  e
corretto la situazione patrimoniale  e  finanziaria  e  il  risultato
economico dell'esercizio". 
  7. All'articolo 156 del  citato  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: 
      a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il   bilancio
sottoposto  a  revisione  e  il  quadro  delle  regole  di  redazione
applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico; 
      b) una descrizione della portata  della  revisione  svolta  con
l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
      c) eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
      d) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione
con il bilancio.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  30/3/2007,  n.
75 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  2409-ter  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile). -  Il
          revisore o la societa' incaricata del controllo contabile: 
                a)  verifica,  nel   corso   dell'esercizio   e   con
          periodicita' almeno trimestrale, la regolare  tenuta  della
          contabilita'  sociale  e  la  corretta  rilevazione   nelle
          scritture contabili dei fatti di gestione; 
                b) verifica  se  il  bilancio  di  esercizio  e,  ove
          redatto,  il  bilancio   consolidato   corrispondono   alle
          risultanze delle scritture contabili e  degli  accertamenti
          eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 
                c) esprime con apposita  relazione  un  giudizio  sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto. 
              La relazione comprende: 
                a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il
          bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di
          redazione applicate dalla societa'; 
                b) una  descrizione  della  portata  della  revisione
          svolta  con  l'indicazione  dei   principi   di   revisione
          osservati; 
                c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
          questo e'  conforme  alle  norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                d) eventuali richiami di informativa che il  revisore
          sottopone  all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,
          senza che essi costituiscano rilievi; 
                e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla
          gestione con il bilancio. 
              Nel caso in cui il revisore  esprima  un  giudizio  sul
          bilancio con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una
          dichiarazione di impossibilita' di esprimere  un  giudizio,
          la  relazione  illustra  analiticamente  i   motivi   della
          decisione. 
              La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore. 
              La relazione sul bilancio e' depositata presso la  sede
          della societa' a norma dell'art. 2429. 
              Il revisore o  la  societa'  incaricata  del  controllo
          contabile puo' chiedere  agli  amministratori  documenti  e
          notizie utili al controllo e puo' procedere  ad  ispezioni;
          documenta l'attivita'  svolta  in  apposito  libro,  tenuto
          presso la sede della societa' o in luogo diverso  stabilito
          dallo statuto,  secondo  le  disposizioni  dell'art.  2421,
          terzo comma.". 
              - Il testo vigente dell'art. 2429, del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  2429  (Relazione  dei  sindaci  e  deposito  del
          bilancio). -  Il  bilancio  deve  essere  comunicato  dagli
          amministratori al collegio  sindacale,  con  la  relazione,
          almeno  trenta  giorni  prima   di   quello   fissato   per
          l'assemblea che deve discuterlo. 
              Il collegio sindacale deve riferire  all'assemblea  sui
          risultati dell'esercizio sociale  e  sull'attivita'  svolta
          nell'adempimento dei propri doveri, e fare le  osservazioni
          e  le  proposte  in  ordine  al   bilancio   e   alla   sua
          approvazione,  con  particolare  riferimento  all'esercizio
          della  deroga  di  cui  all'art.  2423,  quarto  comma.  Il
          collegio sindacale, se  esercita  il  controllo  contabile,
          redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter. 
              Il  bilancio,  con  le  copie   integrali   dell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  controllate   e   un   prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle societa' collegate, deve restare depositato in  copia
          nella sede della societa', insieme con le  relazioni  degli
          amministratori, dei sindaci e del soggetto  incaricato  del
          controllo  contabile,  durante  i   quindici   giorni   che
          precedono l'assemblea, e  finche'  sia  approvato.  I  soci
          possono prenderne visione. 
              Il deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio  delle
          societa' controllate prescritto dal comma  precedente  puo'
          essere sostituito, per quelle incluse  nel  consolidamento,
          dal  deposito  di  un  prospetto  riepilogativo  dei   dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 41  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato). - 1.  Il
          bilancio  consolidato  deve  essere  assoggettato   ad   un
          controllo,   che   ne   accerti   la   regolarita'   e   la
          corrispondenza  alle   scritture   contabili   dell'impresa
          controllante e alle informazioni  trasmesse  dalle  imprese
          incluse nel consolidamento. 
              2. (Abrogato). 
              3. Il controllo e' demandato agli  organi  o  soggetti,
          cui  e'  attribuito  per  legge  quello  sul  bilancio   di
          esercizio dell'impresa controllante. 
              4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono
          risultare da una relazione. 
              4-bis. La relazione comprende: 
                a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il
          bilancio consolidato sottoposto a  revisione  e  il  quadro
          delle regole di redazione applicate dalla societa'; 
                b) una  descrizione  della  portata  della  revisione
          svolta  con  l'indicazione  dei   principi   di   revisione
          osservati; 
                c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
          questo e'  conforme  alle  norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                d) eventuali richiami di informativa che il  revisore
          sottopone  all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,
          senza che essi costituiscano rilievi; 
                e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla
          gestione con il bilancio consolidato. 
              4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un  giudizio
          sul bilancio con rilievi, un giudizio  negativo  o  rilasci
          una  dichiarazione  di  impossibilita'  di   esprimere   un
          giudizio, la relazione  illustra  analiticamente  i  motivi
          della decisione. 
              4-quater. La relazione e'  datata  e  sottoscritta  dal
          revisore. 
              5. Il bilancio  consolidato  e  la  relativa  relazione
          devono essere comunicati per il controllo con  il  bilancio
          d'esercizio. 
              6. Una copia del bilancio consolidato con le  relazioni
          indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante  i
          quindici giorni che  precedono  l'assemblea  convocata  per
          l'approvazione del bilancio d'esercizio  e  finche'  questo
          sia approvato. I soci possono prenderne visione.". 
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  156,  del
          decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,  supplemento
          ordinario, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. La societa' di
          revisione esprime con apposite relazioni  un  giudizio  sul
          bilancio  di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato.  Le
          relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della
          revisione contabile, che deve essere socio o amministratore
          della societa' di revisione e  iscritto  nel  registro  dei
          revisori contabili istituito presso il Ministero di  grazia
          e giustizia. 
              2. La societa' di revisione esprime un  giudizio  senza
          rilievi  se  il  bilancio  di  esercizio  e   il   bilancio
          consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano  i
          criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e
          corretto la situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il
          risultato economico dell'esercizio. 
              3. La societa' di revisione puo' esprimere un  giudizio
          con rilievi, un giudizio  negativo  ovvero  rilasciare  una
          dichiarazione di impossibilita' di esprimere  un  giudizio.
          In  tali  casi  la  societa'  espone  analiticamente  nelle
          relazioni i motivi della propria decisione. 
              4. In caso di giudizio negativo o di  dichiarazione  di
          impossibilita' di esprimere  un  giudizio  la  societa'  di
          revisione informa immediatamente la CONSOB. 
              4-bis. Oltre al giudizio  sul  bilancio,  le  relazioni
          comprendono: 
                a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il
          bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di
          redazione  applicate  dalla  societa'  che   ha   conferito
          l'incarico; 
                b) una  descrizione  della  portata  della  revisione
          svolta  con  l'indicazione  dei   principi   di   revisione
          osservati; 
                c) eventuali richiami di informativa che il  revisore
          sottopone  all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,
          senza che essi costituiscano rilievi; 
                d) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla
          gestione con il bilancio. 
              5. Le relazioni sui bilanci  sono  depositate  a  norma
          dell'art.  2435  del  codice  civile   e   devono   restare
          depositate presso la sede della societa' durante i quindici
          giorni  che  precedono  l'assemblea  o  la   riunione   del
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche'
          il bilancio non e' approvato.".