Art. 2 Relazione di revisione 1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". 2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter". 3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue: a) il comma 2 e' abrogato; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. 4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". 4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: "Relazioni di revisione". 5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e". 6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio". 7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/3/2007, n. 75 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 2409-ter del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile). - Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore. La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede della societa' a norma dell'art. 2429. Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile puo' chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni; documenta l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della societa' o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo comma.". - Il testo vigente dell'art. 2429, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto: "Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarita' e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 2. (Abrogato). 3. Il controllo e' demandato agli organi o soggetti, cui e' attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante. 4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione. 4-bis. La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. 4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore. 5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio. 6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 156, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: "Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. La societa' di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della societa' di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. La societa' di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 3. La societa' di revisione puo' esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio. In tali casi la societa' espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio la societa' di revisione informa immediatamente la CONSOB. 4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche' il bilancio non e' approvato.".