Art. 3.
                        Bilancio consolidato
  1.  L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e'
modificato come segue:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b) al comma 2, la parola: «inoltre» e' soppressa.
  2.  L'articolo  36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, e' modificato come segue:
    a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del
primo   comma dell'articolo 28»   sono   sostituite  dalla  seguente:
«collegate»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  3.  All'articolo 38,  comma 2,  lettera c), del decreto legislativo
9 aprile  1991,  n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 28, 36 e
          38  del  citato  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  28 (Casi di esclusione dal consolidamento). - 1.
          (Abrogato).
              2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
          controllate quando:
                a) la  loro  inclusione  sarebbe  irrilevante ai fini
          indicati  nel  secondo  comma dell'art.  29,  sempre che il
          complesso  di  tali  esclusioni  non  contrasti  con i fini
          suddetti;
                b) l'esercizio    effettivo    dei    diritti   della
          controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
                c) non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza
          spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
                d) le    loro   azioni   o   quote   sono   possedute
          esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.».
              «Art.  36  (Partecipazioni  non  consolidate).  - 1. Le
          partecipazioni   costituenti  immobilizzazioni  in  imprese
          collegate  sono valutate con il criterio indicato nell'art.
          2426,  n.  4,  del  codice  civile;  tuttavia la differenza
          positiva  tra  il  valore  calcolato con tale criterio e il
          valore  iscritto  nel  bilancio  precedente,  per  la parte
          derivante  da utili, e' iscritta in apposita voce del conto
          economico.
              2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
          ai  fini  indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non
          essere  applicato il criterio di valutazione richiamato dal
          comma precedente.
              3. (Abrogato).».
              «Art.  38  (Contenuto  della nota integrativa). - 1. La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni del presente decreto:
                a) i criteri di valutazione applicati;
                b) i  criteri  e  i tassi applicati nella conversione
          dei  bilanci  espressi  in  moneta  non avente corso legale
          nello Stato;
                c) le  ragioni  delle  piu'  significative variazioni
          intervenute  nella consistenza delle voci dell'attivo e del
          passivo;
                d) la  composizione  delle  voci "costi di impianto e
          ampliamento"   e  "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'";
                e) distintamente  per  ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti  e  dei debiti di durata residua superiore a cinque
          anni,  e  dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
          imprese   incluse   nel   consolidamento,   con   specifica
          indicazione della natura delle garanzie;
                f) la  composizione  delle voci "ratei e riscontri" e
          della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
          quando il loro ammontare e' significativo;
                g) l'ammontare   degli   oneri   finanziari  imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
                h) se   l'indicazione   e'   utile  per  valutare  la
          situazione  patrimoniale  e finanziaria del complesso delle
          imprese   incluse   nel   bilancio  consolidato,  l'importo
          complessivo   degli  impegni  non  risultanti  dallo  stato
          patrimoniale,   specificando   quelli  relativi  a  imprese
          controllate  escluse  dal consolidamento ai sensi dell'art.
          28;
                i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
          vendite  e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
          e secondo aree geografiche;
                l) la  suddivisione  degli  interessi  e  degli altri
          oneri  finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso
          banche ed altri;
                m) la composizione delle voci "proventi straordinari"
          e   "oneri  straordinari",  quando  il  loro  ammontare  e'
          significativo;
                n) il  numero  medio,  suddiviso  per  categorie, dei
          dipendenti  delle  imprese  incluse nel consolidamento, con
          separata   indicazione  di  quello  relativo  alle  imprese
          incluse ai sensi dell'art. 37;
                o) cumulativamente     per     ciascuna    categoria,
          l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
          sindaci  dell'impresa  controllante  per  lo svolgimento di
          tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
                o-bis) i  motivi  delle  rettifiche di valore e degli
          accantonamenti  eseguiti  esclusivamente in applicazione di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati   rispetto   all'ammontare   complessivo  delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico;
                o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
          derivati:
                  1) il loro fair value;
                  2)  informazioni  sulla  loro  entita' e sulla loro
          natura;
                o-quater) per    le    immobilizzazioni   finanziarie
          iscritte  a  un  valore  superiore  al loro fair value, con
          esclusione  delle  partecipazioni in societa' controllate e
          collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
          partecipazioni in joint venture:
                  1)  il  valore  contabile  e  il  fair  value delle
          singole  attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
          attivita';
                  2)  i motivi per i quali il valore contabile non e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui  quali  si  basa il convincimento che tale valore possa
          essere recuperato.
              2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
                a) l'elenco  delle imprese incluse nel consolidamento
          col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
                b) l'elenco  delle imprese incluse nel consolidamento
          col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
                c) l'elenco  delle  partecipazioni  valutate  con  il
          metodo  del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art.
          36;
                d) l'elenco  delle  altre  partecipazioni  in imprese
          controllate e collegate.
              2-bis.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, lettere
          o-ter) e o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis),
          per  la  definizione di strumento finanziario, di strumento
          finanziario  derivato e di fair value, si fa riferimento ai
          principi  contabili riconosciuti in ambito internazionale e
          compatibili   con  la  disciplina  in  materia  dell'Unione
          europea.».