Art. 4.
       Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
  1.  All'articolo 16,  comma 7,  del  decreto  legislativo 26 maggio
1997,  n.  173,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota
integrativa   sono   inoltre  indicati,  per  ciascuna  categoria  di
strumenti  finanziari  derivati,  il  loro  fair value e informazioni
sulla  loro entita' e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a
5 dell'articolo 2427-bis del codice civile.».
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 16, del citato
          decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  16  (Criteri  di valutazione). - 1. Gli elementi
          dell'attivo  ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende  tutti i costi direttamente imputabili ai singoli
          elementi  dell'attivo.  Puo'  comprendere anche altri costi
          per   la  quota  ragionevolmente  imputabile  al  prodotto,
          relativi  al  periodo  di  produzione  e  fino al momento a
          decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli
          immobili  il  costo  di produzione puo' comprendere tutti i
          costi   riferiti   agli  stessi,  ivi  compresi  gli  oneri
          finanziari  relativi  al  periodo  di costruzione e fino al
          momento  a  decorrere  dal  quale  l'immobile  puo'  essere
          utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve
          essere segnalata nella nota integrativa.
              2.   Il   costo  degli  attivi  ad  utilizzo  durevole,
          materiali  e  immateriali, la cui utilizzazione e' limitata
          nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
          esercizio   in   relazione  alla  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati sono indicate
          nella nota integrativa.
              3.  Gli  elementi  dell'attivo ad utilizzo durevole che
          alla   data   della   chiusura   dell'esercizio   risultino
          durevolmente  di  valore inferiore a quello determinato nei
          commi 1  e  2  devono  essere iscritti a tale minor valore;
          questo  non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se
          sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
              4.  Per  gli  elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
          consistenti  in  partecipazioni  in  imprese  controllate o
          collegate  che risultino iscritte per un valore superiore a
          quello   derivante   dall'applicazione   del   criterio  di
          valutazione  previsto  dal comma 5 o, se non vi sia obbligo
          di    redigere   il   bilancio   consolidato,   al   valore
          corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
          dall'ultimo    bilancio    dell'impresa   partecipata,   la
          differenza e' motivata nella nota integrativa.
              5.   Gli  elementi  dell'attivo  ad  utilizzo  durevole
          consistenti  in  partecipazioni  in  imprese  controllate o
          collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o
          piu'  di  dette  imprese,  anziche' secondo il criterio del
          costo  indicato  al  comma 1,  per  un  importo  pari  alla
          corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie   per   il   rispetto  dei  principi  richiamati
          nell'art.  89,  comma 1,  del  codice  delle  assicurazioni
          private.  Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
          volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore
          al  valore  corrispondente  del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'impresa controllata o collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le  ragioni  nella nota integrativa e la differenza, per la
          parte  attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
          deve  essere  ammortizzata.  Negli  esercizi  successivi le
          plusvalenze,   derivanti   dall'applicazione  del  predetto
          metodo,   rispetto   al   valore   indicato   nel  bilancio
          dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non
          distribuibile.
              6.  Gli  investimenti  e gli altri elementi dell'attivo
          non  destinati  a  permanere  durevolmente  nel  patrimonio
          dell'impresa  sono  iscritti  al  costo  di  acquisto  o di
          produzione  calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore,
          al  valore  di  realizzazione desumibile dall'andamento del
          mercato.  Tale  minor  valore non puo' essere mantenuto nei
          successivi  bilanci  se  sono  venuti  meno  i motivi delle
          rettifiche effettuate.
              7.  Il  valore  corrente degli investimenti di cui alla
          classe  C  "investimenti" dell'attivo, determinato ai sensi
          dei  successivi  articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato
          nella  nota  integrativa  a decorrere dal bilancio relativo
          all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati,
          per  i  quali  va indicato a decorrere dall'esercizio 2000.
          Detto   obbligo   e'   imposto  esclusivamente  a  fini  di
          comparabilita'  e  trasparenza  e  non mira a modificare il
          trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota
          integrativa sono inoltre indicati per ciascuna categoria di
          strumenti   finanziari  derivati,  il  loro  fair  value  e
          informazioni  sulla  loro  entita' e natura. A tale fine si
          applicano  i  commi da  2 a 5 dell'art. 2427-bis del codice
          civile.
              8.  Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami
          vita  i  quali  ne sopportano il rischio e gli investimenti
          derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art.
          2  del  presente  decreto, sono iscritti al valore corrente
          secondo  quanto  disposto  dagli  articoli 17,  18 e 19 del
          presente  decreto,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  24,
          comma 2,  per  i  contratti  di assicurazione ivi indicati.
          Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di
          valutazione   utilizzato   per   ciascuna   voce  di  detti
          investimenti  ed  indicato il valore determinato secondo il
          criterio    del   costo   di   acquisizione   di   cui   ai
          commi precedenti.
              9.  I  crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile   di  realizzazione.  Nel  calcolo  del  valore
          presumibile  di  realizzazione dei crediti nei confronti di
          assicurati  puo'  tenersi  conto  della negativa evoluzione
          degli   incassi,   desunta   dalle   esperienze   acquisite
          dall'impresa   negli   esercizi   precedenti,   riguardanti
          categorie   omogenee  dei  crediti  medesimi.  Le  relative
          svalutazioni  possono  essere  determinate  anche  in  modo
          forfettario;   il  loro  importo  e'  indicato  nella  nota
          integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di
          assicurati  determinate in conformita' al presente comma si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
              10.    Le   provvigioni   di   acquisizione   liquidate
          anticipatamente   al   momento   della  sottoscrizione  del
          contratto possono essere imputate interamente all'esercizio
          ovvero  essere  ammortizzate entro il periodo massimo della
          durata  dei  contratti.  Nei  rami vita l'ammortamento deve
          essere  effettuato  nei  limiti dei caricamenti presenti in
          tariffa.
              11.  I  costi  di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,   di  sviluppo,  di  pubblicita'  aventi  utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          memorizzati.
              12.  L'avviamento  puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni; e'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi  la  durata  di utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa.
              13.   Il  disagio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito.
              14.  Il  costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa.
              15.   Gli  attivi  della  classe  F.1  "altri  elementi
          dell'attivo"  possono essere iscritti ad un valore costante
          qualora  siano costantemente rinnovati e, complessivamente,
          di  scarsa  importanza  in rapporto all'attivo di bilancio,
          sempreche'  non  si abbiano variazioni sensibili nella loro
          entita', valore e composizione.
              16.  Il  maggior  costo  dei  titoli  obbligazionari ad
          utilizzo  durevole  rispetto  al loro prezzo di rimborso e'
          iscritto  nel  conto economico. Tuttavia tale maggior costo
          puo'    essere   ammortizzato   per   quote   nel   periodo
          intercorrente  tra  la  data  di  acquisto  e  la  data  di
          scadenza.  Il  minor  costo  dei  titoli  obbligazionari ad
          utilizzo  durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo'
          essere  iscritto  tra  i  proventi  per  quote nello stesso
          periodo.    Le    differenze    predette    sono   indicate
          separa-tamente nella nota integrativa.
              17. (Abrogato).».