Art. 2. 1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) godimento dei diritti politici». Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: «e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento». «f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a quella stabilita' dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357; c) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».