Art. 2.
  1. All'articolo 2   del  Decreto,  la  lettera d)  del  comma 1  e'
sostituita dalla seguente:
    «d) godimento dei diritti politici».
  Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
    «e) idoneita'  fisica  all'impiego; a tale fine l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento».
    «f) laurea   specialistica  conseguita  presso  un'universita'  o
presso   altro   istituto  di  istruzione  universitaria  equiparato,
appartenente  ad  una  delle  seguenti  classi  di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre  2000:  giurisprudenza,  scienze  della politica, scienze
delle  pubbliche  amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia,
programmazione  e  gestione  delle  politiche  e dei servizi sociali,
storia  contemporanea,  studi  europei.  Sono,  altresi',  ammessi  i
diplomi  di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze  politiche, scienze
dell'amministrazione,   economia   e  commercio,  economia  politica,
economia   delle   amministrazioni   pubbliche  e  delle  istituzioni
internazionali,  sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati
dalle  universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati,
secondo  l'ordinamento  didattico  vigente prima del suo adeguamento,
previsto  dall'articolo 17,  comma 95  della legge 15 maggio 1997, n.
127.».
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. I  titoli  di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti  di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n.
          144 del 2002, come modificato dal presente decreto:
              «Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per
          l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica
          iniziale  della  carriera  prefettizia, i candidati debbono
          risultare  in  possesso,  alla data di scadenza del termine
          stabilito  per la presentazione delle domande, dei seguenti
          requisiti:
                a) cittadinanza italiana;
                b) eta'   non   superiore  a  quella  stabilita'  dal
          regolamento  adottato,  ai  sensi  del  comma 6 dell'art. 3
          della   legge   15 maggio   1997,   n.   127,  con  decreto
          ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;
                c) qualita'  morali  e di condotta di cui all'art. 26
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
                d) godimento dei diritti politici;
                e) idoneita'   fisica   all'impiego;   a   tale  fine
          l'Amministrazione   puo'   sottoporre  a  visita  medica  i
          candidati in qualsiasi momento;
                f) laurea     specialistica     conseguita     presso
          un'universita'   o  presso  altro  istituto  di  istruzione
          universitaria   equiparato,   appartenente   ad  una  delle
          seguenti   classi   di   cui   al   decreto   del  Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          28 novembre  2000:  giurisprudenza, scienze della politica,
          scienze    delle    pubbliche    amministrazioni,   scienze
          dell'economia,  sociologia, programmazione e gestione delle
          politiche  e  dei  servizi  sociali,  storia contemporanea,
          studi  europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea
          in     giurisprudenza,     scienze    politiche,    scienze
          dell'amministrazione,   economia   e   commercio,  economia
          politica,  economia delle amministrazioni pubbliche e delle
          istituzioni  internazionali,  sociologia,  storia  e lauree
          equipollenti,  rilasciati  dalle  universita' o istituti di
          istruzione  universitaria equiparati, secondo l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento,  previsto
          dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
              2. I  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero presso
          universita'  e  istituti  di  istruzione universitaria sono
          considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli
          universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
          normativa in materia.».