Art. 4. 1. L'articolo 6 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.». 2. L'articolo 7 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva). - 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.». 3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati. 4. L'articolo 10 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Valutazione della prova preselettiva). - 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresi' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».
Nota all'art. 4: - Gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 144 del 2002, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 8 (Archivio informatico dei quesiti).». «Art. 9 (Svolgimento della prova preselettiva).».