Art. 4.
  1. L'articolo 6 del Decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle
prove   scritte   e'   subordinata  allo  svolgimento  di  una  prova
preselettiva.
  2. La  prova  preselettiva  consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta  multipla  relativi  ad argomenti che potranno essere scelti
tra   le   seguenti   discipline:   diritto  costituzionale,  diritto
amministrativo,   diritto   civile,   diritto  comunitario,  economia
politica e storia contemporanea.
  3. Ciascun  quesito  consiste  in  una  domanda  seguita  da almeno
quattro  risposte,  delle  quali  solo  una e' esatta. I quesiti sono
suddivisi  per  materia e per grado di difficolta', in relazione alla
natura  della  domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e
difficile.  La  graduazione  dei  quesiti  ed  il  raggruppamento per
materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un
numero di domande di pari difficolta'.».
  2. L'articolo 7 del Decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  7  (Modalita'  di  predisposizione dei quesiti e svolgimento
della  prova  preselettiva).  -  1. Il  Ministero  dell'interno  puo'
avvalersi,  per  la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione,  di  aziende  o  istituti  specializzati  operanti  nel
settore della selezione e della formazione del personale.
  2. A  ciascun  candidato  sono  assegnati 90 quesiti vertenti sulle
discipline  indicate  nell'articolo 6,  in  numero proporzionale alle
materie  scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di
un'ora.  I  quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla
commissione  giudicatrice,  tenendo  conto dell'esigenza di ripartire
egualmente  l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine  le  domande  facili  rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
  3. I   questionari,  contenuti  in  plichi  debitamente  sigillati,
vengono  distribuiti  prima  dell'inizio  della  prova preselettiva e
aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione  esaminatrice.  E'  disposta l'esclusione dalla prova del
candidato  che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
  4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di  codici,  raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o alla
trasmissione di dati.».
  3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati.
  4. L'articolo 10 del Decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  10 (Valutazione della prova preselettiva). - 1. Sono ammessi
a  sostenere  le  prove  scritte di cui all'articolo 11, un numero di
candidati  pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque
ammessi  i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu'
basso  risultato  utile  ai  fini dell'ammissione secondo il suddetto
criterio.
  2. Il  punteggio  conseguito  nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
  3. La   correzione  degli  elaborati  viene  effettuata  attraverso
procedimenti  automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo punteggio
viene  differenziata  secondo  l'indice  statistico  riportato  nella
tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
  4. L'elenco  dei  candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha
valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Lo stesso elenco viene
altresi' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».
 
          Nota all'art. 4:
              -  Gli  articoli 8  e  9  del citato decreto n. 144 del
          2002, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 8 (Archivio informatico dei quesiti).».
              «Art. 9 (Svolgimento della prova preselettiva).».