Art. 5. 1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unita' d'Italia)».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Prove scritte). - 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato. 2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c). 3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.».