Art. 5.
  1. Al  comma 1,  lettera a)  dell'articolo 11 sopprimere le parole:
«(a partire dall'unita' d'Italia)».
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto:
              «Art.   11 (Prove   scritte). - 1. Le   prove   scritte
          consistono:
                a) nello     svolgimento     di     tre    elaborati,
          rispettivamente,  su  diritto  amministrativo  e/o  diritto
          costituzionale,  diritto  civile,  storia  contemporanea  e
          della pubblica amministrazione italiana;
                b) nella   risoluzione   di   un   caso   in   ambito
          giuridico-amministrativo   o  gestionale-organizzativo,  al
          fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e
          alla   soluzione   di   problemi   inerenti  alle  funzioni
          dirigenziali;
                c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un
          testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o
          francese, a scelta del candidato.
              2. La  durata  delle prove scritte di cui al precedente
          comma 1,  e stabilita  in  otto  ore  per quelle sub a), in
          sette  ore  per  quella  sub b) e in quattro ore per quella
          sub c).
              3. La  commissione  giudicatrice,  qualora  durante  la
          valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno
          di  essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
          non procede all'esame dei successivi elaborati.».