Art. 6.
  1. Al  comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
  «1. Alle  prove  orali  sono  ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
  2. Al  comma 1  dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le
parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando
di  concorso»  con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa
riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;».
  3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
  «2-bis. La  commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione  della  prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.».
  4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
  5. Al  comma 1  dell'articolo 13  sostituire  le parole «fino ad un
massimo  di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di
1,50 centesimi».
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
          decreto  del  Ministro  dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  12 (Prove  orali). - 1. Alle  prove  orali  sono
          ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una
          media  di  almeno  settanta  centesimi  nelle  cinque prove
          scritte  e  non  meno  di sessanta centesimi in ciascuna di
          esse.  L'esame  verte  sulle  materie delle prove scritte e
          sulle  seguenti  altre: nozioni generali di sociologia e di
          scienza  dell'organizzazione;  diritto comunitario; scienza
          delle  finanze;  diritto  penale  (codice  penale: libro I;
          libro II,   titoli II   e   VII);   legislazione   speciale
          amministrativa  riferita  alle  attivita' istituzionali del
          Ministero  dell'interno;  elementi  di  amministrazione del
          patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
              2. Nel  corso della prova orale e' accertata inoltre la
          conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e   delle
          applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  da  realizzarsi
          anche   mediante   una  verifica  applicativa,  nonche'  la
          conoscenza   delle   potenzialita'  organizzative  connesse
          all'uso degli strumenti informatici.
              2-bis. La  commissione  esaminatrice, prima dell'inizio
          di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti
          da  porre  ai  singoli candidati per ciascuna delle materie
          sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a
          sorte.
              3. Le  prove  orali  si  intendono  superate qualora il
          candidato  abbia riportato una votazione di almeno sessanta
          centesimi.».
              «Art.      13 (Prova      facoltativa     di     lingua
          straniera). - 1. Nell'ambito    della    prova   orale,   i
          candidati,  che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
          ammissione,  possono  sostenere  una  prova  facoltativa di
          lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e
          spagnolo  diversa  da  quella  oggetto della prova scritta.
          Alla   prova   facoltativa   e'   attribuito  un  punteggio
          aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».