Art. 7.
  1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   14   (Formazione  della  graduatoria).  -  1. Il  punteggio
complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove
scritte sommata al voto riportato nella prova orale.
  2. Il  possesso  del  diploma  di specializzazione rilasciato dalle
scuole  di  specializzazione  universitarie a conclusione di percorsi
formativi  di  durata  almeno  biennale  o  del dottorato di ricerca,
purche'  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi ed alle attivita'
formative  dei  titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai
fini  della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di
un   ulteriore   punteggio,   rispettivamente  di  2,50  centesimi  e
3 centesimi.
  3. Non  sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui
documentazione  non  sia  conforme  a  quanto prescritto dal bando di
concorso,  salvo  i  casi  di regolarizzazione formale da effettuarsi
entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
  4. Il   Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  del  personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva  con  proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti  per  l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito e dichiara
vincitori  i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle  riserve  dei  posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle
vigenti disposizioni.
  5. La  graduatoria  di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   nominati   consiglieri,   e'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  del  personale del Ministero dell'interno nonche' nel sito
internet   del   Ministero   dell'interno.   Dell'approvazione  della
graduatoria  e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.».