Art. 9.
  1. All'articolo 2  del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357,
nel  secondo  periodo  del  comma 2  sostituire le parole: «lo stesso
limite  massimo  e' applicabile» con le seguenti: «tale limite non si
applica».
  Aggiungere,   infine,  il  seguente  periodo:  «nei  confronti  del
personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6
della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 febbraio 2007

                                           Il Ministro dell'interno
                                                      Amato

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
      nella pubblica amministrazione
                  Nicolais
Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 48
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n.
          357 del 1999, come modificato dal presente decreto:
              «Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la
          partecipazione  al  concorso). - 1. Il  limite  di  eta' di
          trentacinque anni e' elevato:
                a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
                b) di un anno per ogni figlio vivente;
                c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le
          categorie  elencate  nella  legge  2 aprile 1968, n. 482, e
          successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali
          e' esteso lo stesso beneficio;
                d) di   un   periodo   pari   all'effettivo  servizio
          prestato,  comunque  non superiore a tre anni, a favore dei
          cittadini  che  hanno prestato servizio militare volontario
          di  leva  e  di  leva  prolungata,  ai  sensi  della  legge
          24 dicembre 1986, n. 958.
              2. Nelle  ipotesi  di  cui al comma 1 il limite massimo
          non  puo'  comunque  superare,  anche  in caso di cumulo di
          benefici,  i  quaranta  anni  di  eta'.  Tale limite non si
          applica  ai  candidati che siano dipendenti civili di ruolo
          della    pubblica   amministrazione,   agli   ufficiali   e
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     o
          dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda; agli
          ufficiali,     ispettori,     sovrintendenti,    appuntati,
          carabinieri  e  finanzieri in servizio permanente dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia di finanza,
          nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di
          polizia;  nei  confronti  del  personale  stesso  opera  la
          disposizione  di  cui  all'art.  3,  comma 6,  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127.».