Art. 9. 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo e' applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica». Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2007 Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 48
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 357 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso). - 1. Il limite di eta' di trentacinque anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia; nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».