IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1,  che  ha  previsto  l'adozione  di un programma su base
nazionale  per  la  realizzazione,  in  ciascuna  regione e provincia
autonoma,   in   coerenza  con  gli  obiettivi  del  Piano  sanitario
nazionale, di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
consentire  un'agevole  accessibilita'  da parte dei pazienti e delle
loro  famiglie,  dedicate  all'assistenza  palliativa  e  di supporto
prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da patologia neoplastica
terminale  che  necessitono  di  cure  finalizzate  ad assicurare una
migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il  «Programma  nazionale per la
realizzazione  di  strutture  per  le  cure palliative», finalizzato,
appunto,  ad  assicurare  la  realizzazione  in  ciascuna  regione  o
provincia  autonoma  di  una o piu' strutture sul territorio dedicate
all'assistenza palliativa;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 gennaio   2000   di   approvazione   dell'atto   di   indirizzo  e
coordinamento   recante   i  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  i centri residenziali di cure palliative,
nonche'  le modalita' di verifica dei risultati dell'attivita' svolta
presso  le  strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di
supporto,  prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da  patologia
neoplastica  terminale  e  che  necessitano  di  cure  finalizzate ad
assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualita' di vita;
  Visto  l'accordo  sancito  dalla  Conferenza Unificata il 19 aprile
2001,  che  ha  approvato  il  documento  di  «Linee  -  guida  sulla
realizzazione  delle  attivita'  assistenziali  concernenti  le  cure
palliative»;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 5 settembre 2001,
recante:  «Ripartizione  dei  finanziamenti  per gli anni 2000, 2001,
2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative», ed in
particolare   l'articolo 2,   comma 1,   che   prevede   la  verifica
dell'attuazione  del  programma  di  cure  palliative  sulla  base di
specifici  indicatori,  da  parte del Ministero della salute d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre   2001,   e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che
definisce  i Livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal
Servizio   sanitario  nazionale,  tra  cui  l'assistenza  domiciliare
sanitaria  e  socio-sanitaria  ai  pazienti  terminali,  l'assistenza
territoriale residenziale e semi-residenziale nei centri residenziali
di  cure  palliative  a  favore dei pazienti terminali, i trattamenti
erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per pazienti
terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio;
  Visto  l'accordo  sancito  tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente
Stato-Regioni  del 31 gennaio 2002, sulle modalita' di erogazione dei
fondi  relativi  al  «Programma  nazionale  per  la  realizzazione di
strutture   per  le  cure  palliative»,  di  cui  all'articolo 1  del
decreto-legge    28 dicembre    1998,   n.   450,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39;
  Visto  l'accordo  sancito  tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente
Stato-regioni  del  19 dicembre  2002,  sulla  semplificazione  delle
procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita',
ivi   comprese   quelle   riferite  al  Programma  nazionale  per  la
realizzazione di strutture dedicate alle cure palliative;
  Visto  l'accordo  sancito  tra il Governo, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  Bolzano,  nella  seduta  della  Conferenza
permanente  Stato-Regioni  del 13 marzo 2003, con il quale sono stati
definiti  gli indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla
rete  di  assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle
prestazioni erogate;
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  Superiore di sanita' nelle
sedute  del  27 novembre  e  del  16 dicembre  2003,  con  il  quale,
nell'intento  di  fornire  punti  di  riferimento  per  una  ottimale
valutazione   dei   risultati   ottenuti,   sono   stati  indicati  i
valori-soglia  dei  piu' significativi indicatori inclusi nell'elenco
che  forma oggetto del citato Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003;
  Visto  l'articolo 1,  comma 164,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
311,  il  quale dispone che, per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2005-2007,  il  livello  complessivo  della  spesa  del
Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato,
e'  determinato  in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, in 89.960
milioni  di  euro  per  l'anno  2006 ed in 91.759 milioni di euro per
l'anno   2007,   ivi  incluso,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,
l'ulteriore  finanziamento di 50 milioni di euro a carico dello Stato
per l'ospedale «Bambino Gesu»;
  Visto  l'articolo 1  dell'Intesa  tra  il  Governo, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sancita dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il 23 marzo 2005, in attuazione
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  l'articolo 1,  comma 169,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
311,  il  quale dispone che, al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento  dell'equilibrio  economico finanziario da parte delle
regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della
salute,  ferma  restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e
successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di  erogazione  delle  stesse  siano  uniformi nell'intero territorio
nazionale,  coerentemente  con le risorse programmate per il Servizio
sanitario    nazionale,    con    regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro
della    salute,   che   si   avvale   della   commissione   di   cui
all'articolo 4-bis,  comma 10,  del  decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di  processo  e  possibilmente  di  esito,  e  quantitativi di cui ai
livelli  essenziali  di  assistenza, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
  Vista  la  sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 2006, che
ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza   e   i  servizi,  sia  adottato  «sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano»,  anziche'  «previa  intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano»;
  Ritenuto  necessario,  per le finalita' sopra individuate, anche al
fine  di  una  corretta  garanzia  della  tutela  della salute di cui
all'articolo 32  della  Costituzione,  procedere alla definizione, in
modo  uniforme  per  l'intero  territorio  nazionale,  degli standard
qualitativi, strutturali e quantitativi delle strutture dedicate alle
cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e
successive modificazioni;
  Dato  atto  che,  per l'individuazione degli standard, il Ministero
della    salute    si   e'   avvalso   della   Commissione   di   cui
all'articolo 4-bis,  comma 10,  del  decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112,  che ha fornito il proprio contributo nelle sedute del 30 giugno
e del 21 luglio 2005;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 20 aprile 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2006;
  Ritenuto  di  non  poter  recepire  l'osservazione del Consiglio di
Stato  riguardo alla formulazione dell'articolo 1, comma 4, in quanto
l'adozione  di  tale  specifica  formulazione  e'  stata  posta  come
condizione  determinante per l'espressione dell'intesa da parte della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  nota  di  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3898  del  27 novembre  2006, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Standard qualitativi, quantitativi e strutturali
  1. Gli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate
alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali
sono  individuati  nell'Allegato  1. La descrizione e la modalita' di
calcolo   degli  indicatori  sono  riportate  nell'Allegato  2.  Tali
Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
  2. Le regioni garantiscono:
    a) l'informazione   ai   cittadini   ed   agli   operatori  sulla
istituzione della rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione
dei  servizi  e delle strutture, sull'assistenza erogata dalla rete e
sulle  modalita'  di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 14
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive
modificazioni;
    b) l'utilizzo  sistematico e continuativo, da parte della rete di
assistenza  palliativa,  di  strumenti  di valutazione della qualita'
percepita  dai  malati e dalle loro famiglie, secondo quanto previsto
nel  punto 2.2 della «Carta dei servizi pubblici sanitari», di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.
  3.  Per  quanto  attiene  agli  standard  strutturali si applica il
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000,
integrato dalle norme regionali in vigore.
  4.  Le  regioni  si  attivano  al  fine di garantire il progressivo
adeguamento  agli  standard  di cui al presente decreto nel corso del
triennio  2006-2008,  in  coerenza  con le risorse programmate per il
Servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito  della propria autonomia
organizzativa  nell'erogazione  delle prestazioni incluse nei Livelli
essenziali  di  assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modifiche e
integrazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre
          1998,   n.  450  (Disposizioni  per  assicurare  interventi
          urgenti   di   attuazione  del  Piano  sanitario  nazionale
          1998-2000,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 1999, n. 39, e' il seguente:
              «Art. 1. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, il Ministro della sanita',
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adotta  un  programma  su  base  nazionale per la
          realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in
          coerenza  con  gli obiettivi del Piano sanitario nazionale,
          di  una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
          consentire  un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti
          e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e
          di  supporto  prioritariamente  per  i  pazienti affetti da
          patologia  neoplastica  terminale  che  necessitano di cure
          finalizzate  ad assicurare una migliore qualita' della loro
          vita  e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture
          dovranno   essere  realizzate  prioritariamente  attraverso
          l'adeguamento   e   la   riconversione   di  strutture,  di
          proprieta'   di  aziende  sanitarie  locali  o  di  aziende
          ospedaliere,  inutilizzate  anche  parzialmente,  ovvero di
          strutture  che  si  siano  rese  disponibili in conseguenza
          della   ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  di  cui
          all'art.  2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          e successive modificazioni.
              2.  Con  atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, ad
          integrazione di quello approvato con decreto del Presidente
          della    Repubblica   14 gennaio   1997,   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 42 del
          20 febbraio  1997,  sono stabiliti i requisiti strutturali,
          tecnologici  ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle
          attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture di cui al
          comma 1 nonche' le modalita' di verifica dei risultati.
              3.  Le  regioni  e  le  province autonome presentano al
          Ministero  della  sanita',  nei  termini  con  le modalita'
          previste nel decreto ministeriale di adozione del programma
          di  cui  al  comma 1,  i  progetti  per  l'attivazione o la
          realizzazione  delle  strutture,  conformi alle indicazioni
          del  programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione
          delle  nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le
          altre attivita' di assistenza sanitaria erogate nell'ambito
          della  regione  o  della  provincia.  A  tali progetti deve
          essere  allegato  un  piano della regione o della provincia
          autonoma  che  assicuri l'integrazione dell'attivita' delle
          strutture  con le altre attivita' di assistenza ai pazienti
          indicati  nel  comma 1, erogate nell'ambito della regione o
          della  provincia  autonoma.  Il  contributo  finanziario  a
          carico  del  bilancio  dello Stato per la realizzazione del
          programma  di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di
          lire  155.895  milioni  per  l'anno  1998,  di lire l00.616
          milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno
          2000.
              4.  Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui
          al  comma  3  ed i piani ad essi allegati secondo i criteri
          stabiliti   nel  decreto  di  adozione  del  programma.  La
          congruita'  dei  progetti  e dei piani ai criteri stabiliti
          consente  alla  regione  di  accedere  al finanziamento del
          Ministero    della    sanita'    per    il   raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al comma 1.
              5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti
          commi,  determinati  in  lire 155.895 milioni, lire 100.616
          milioni  e  lire  53.532  milioni, rispettivamente, per gli
          anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  finanziario  1998,
          all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
          della sanita'.
              6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota
          capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per
          complessivi    150   miliardi   di   lire,   da   destinare
          all'assistenza  domiciliare, con particolare riferimento ai
          pazienti  in  fase  critica. Alla ripartizione del predetto
          importo  si  provvede  con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  finanziario  1998,
          all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
          della  sanita'  destinato alla formazione specialistica dei
          medici.
              7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              -  Il  decreto  del  Ministro della salute 28 settembre
          1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          del 7 marzo 2000, n. 55, concerne: «Programma nazionale per
          la realizzazione di strutture per le cure palliative».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20  gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del   21   marzo  2000,  concerne:  «Atto  di  indirizzo  e
          coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed
          organizzativi  minimi  per  i  centri  residenziali di cure
          palliative».
                - In data 19 aprile 2001 la Conferenza permanente per
          i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento
          e  Bolzano,  unificata  con la Conferenza permanente Stato,
          citta'  e  autonomie  locali,  ha  sancito: «Accordo tra il
          Ministro della sanita', le regioni, le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  e  le province, i comuni e le comunita'
          montane,  sul  documento di iniziative per l'organizzazione
          della  rete  dei servizi delle cure palliative», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2001.
              -  Il  decreto  del  Ministro  della salute 5 settembre
          2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 266 del 15
          novembre  2001,  reca:  «Ripartizione dei finanziamenti per
          gli  anni  2000,  2001  e  2002  per  la  realizzazione  di
          strutture per le cure palliative».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 novembre  2001,  e successive modificazioni, definisce i
          livelli  essenziali  di  assistenza  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, Supplemento
          Ordinario n. 26.
              -  L'Accordo  sancito  tra  il Governo, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e Bolzano nella seduta della
          Conferenza  permanente  Stato-regioni  del  31 gennaio 2002
          concerne le modalita' di erogazione dei fondi.
              -  L'Accordo  sancito  tra  il Governo, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e Bolzano nella seduta della
          Conferenza  permanente  Stato-regioni  del 19 dicembre 2002
          concerne  la  semplificazione delle procedure dei programmi
          di investimento in sanita'.
              -  L'Accordo  sancito  tra  il Governo, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e Bolzano nella seduta della
          Conferenza   permanente  Stato-regioni  del  13 marzo  2003
          definisce  gli  indicatori  per  la  verifica dei risultati
          ottenuti  dalla  rete di assistenza ai pazienti terminali e
          per la valutazione delle prestazioni erogate.
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 164,  della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311  (Legge  finanziaria  2005)  e' il
          seguente:
              «164.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il triennio 2005-2007 il livello complessivo
          della  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui
          finanziamento  concorre  lo Stato, e' determinato in 88.195
          milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
          l'anno  2006  e  91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I
          predetti  importi  ricomprendono anche quello di 50 milioni
          di  euro,  per  ciascuno  degli  anni indicati, a titolo di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'".  Lo  Stato,  in deroga a quanto stabilito
          dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
          del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
          2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
          debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
          2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
          disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
          dal   finanziamento   dell'ospedale   "Bambino  Gesu'".  Le
          predette  disponibilita'  finanziarie sono ripartite tra le
          regioni  con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza Stato-regioni».
              -  Il  testo dell'art. 1 dell'Intesa tra il Governo, le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita
          nella  seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del
          23 marzo  2005,  in attuazione dell'art. 1, comma 173 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
              «Art.   1   (Adempimenti  previsti  dalla  legislazione
          vigente).  -  1. Per il triennio 2005-2007, con riferimento
          al livello di finanziamento stabilito in legge finanziaria,
          ricomprendente   le  entrate  proprie,  quantificate  nella
          misura   corrispondente   all'importo  considerato  per  la
          determinazione  del  fabbisogno finanziario dell'anno 2001,
          pari  a  euro  1.982.157.447,  le  regioni  assolvono  agli
          adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  riportati
          nell'allegato  1  e  agli  altri adempimenti previsti dalla
          presente intesa».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  169, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311  (legge  finanziaria  2005)  e' il
          seguente:
              «169.   Al   fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte  delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto della
          garanzia  della  tutela  della  salute,  ferma  restando la
          disciplina  dettata  dall'art.  54  della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  2002,  e  successive
          modificazioni,  anche al fine di garantire che le modalita'
          di  erogazione  delle  stesse siano uniformi sul territorio
          nazionale,  coerentemente con le risorse programmate per il
          Servizio  sanitario  nazionale, con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  dal  Ministro  della  salute, che si avvale della
          commissione   di   cui   all'art.   4-bis,   comma 10,  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002, n. 112, sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai  livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima
          procedura  sono  individuati le tipologie di assistenza e i
          servizi,  relativi  alle  aree  di  offerta individuate dal
          vigente   Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di  prima
          applicazione  gli  standard sono fissati entro il 30 giugno
          2005».
              -  La  sentenza  della  Corte costituzionale n. 134 del
          23-31 marzo  2006 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          14 del 5 aprile 2006.
              -   L'art.   32  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana, reca:
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quanto  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti miniseriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il testo dell'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge
          15 aprile  2002,  n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture),   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          17 aprile   2002,   n.  90,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1,  legge 15 giugno 2002, n. 112
          (Gazzetta  Ufficiale  15 giugno  2002,  n. 139), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   a   quello   della  sua
          pubblicazione, e' il seguente:
              «Art.  4-bis  (Finanziamento  delle spese sanitarie). -
          (Omissis).
              10.  Per le attivita' di valutazione, in relazione alle
          risorse  definite,  dei fattori scientifici, tecnologici ed
          economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei
          livelli  essenziali  di  assistenza  e delle prestazioni in
          essi  contenute,  e'  istituita  una  apposita commissione,
          nominata  e presieduta dal Ministro della salute e composta
          da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti,
          di  cui  un titolare ed un supplente designati dal Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   e  sette  titolari  e
          altrettanti   supplenti   designati  dalla  Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi
          in  sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti
          possono  essere  confermati  una  sola  volta. Su richiesta
          della  maggioranza  dei  componenti,  alle  riunioni  della
          commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
          valutazioni,  esperti  esterni  competenti nelle specifiche
          materie  di  volta  in  volta trattate. Alle riunioni della
          commissione   partecipano  il  direttore  della  competente
          direzione  generale  del  Ministero della salute, presso la
          quale  e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
          e   il   direttore  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
          regionali.  Alle  deliberazioni  della  commissione e' data
          attuazione  con  decreto  di  natura  non regolamentare del
          Ministro   della   salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, da trasmettere alla Corte
          dei conti per la relativa registrazione.».
          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  dell'art.  14  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della disciplina in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art.  14  (Diritti  dei  cittadini).  -  1. Al fine di
          garantire  il  costante adeguamento delle strutture e delle
          prestazioni  sanitarie  alle  esigenze dei cittadini utenti
          del  Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita'
          definisce  con  proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  i  contenuti e le modalita' di utilizzo
          degli   indicatori   di   qualita'   dei  servizi  e  delle
          prestazioni  sanitarie relativamente alla personalizzazione
          ed     umanizzazione     dell'assistenza,     al    diritto
          all'informazione,  alle  prestazioni  alberghiere,  nonche'
          dell'andamento   delle   attivita'   di  prevenzione  delle
          malattie.  A  tal  fine il Ministro della sanita', d'intesa
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro degli affari
          sociali,  puo'  avvalersi  anche della collaborazione delle
          universita',  del Consiglio nazionale delle ricerche, delle
          organizzazioni   rappresentative   degli   utenti  e  degli
          operatori  del  Servizio  sanitario nazionale nonche' delle
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
              2.   Le  regioni  utilizzano  il  suddetto  sistema  di
          indicatori   per   la  verifica,  anche  sotto  il  profilo
          sociologico,  dello  stato  di  attuazione  dei diritti dei
          cittadini,   per   la   programmazione  regionale,  per  la
          definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e
          finanziarie.  Le  regioni  promuovono inoltre consultazioni
          con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed
          in  particolare  con  gli  organismi  di  volontariato e di
          tutela  dei  diritti  al  fine  di  fornire  e  raccogliere
          informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti
          dovranno     comunque    essere    sentiti    nelle    fasi
          dell'impostazione   della  programmazione  e  verifica  dei
          risultati  conseguiti  e ogniqualvolta siano in discussione
          provvedimenti   su  tali  materie.  Per  le  finalita'  del
          presente art., le regioni prevedono forme di partecipazione
          delle  organizzazioni  dei  cittadini  e  del  volontariato
          impegnato  nella  tutela  del  diritto  alla  salute  nelle
          attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla
          valutazione  dei  servizi  sanitari  a  livello  regionale,
          aziendale  e  distrettuale. Le regioni determinano altresi'
          le modalita' della presenza nelle strutture degli organismi
          di  volontariato  e di tutela dei diritti, anche attraverso
          la  previsione  di  organismi di consultazione degli stessi
          presso le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
              3.  Il Ministro della sanita', in sede di presentazione
          della  relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce
          in  merito  alla  tutela  dei  diritti  dei  cittadini  con
          riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'.
              4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel
          Servizio  sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali e
          le  aziende  ospedaliere provvedono ad attivare un efficace
          sistema  di  informazione  sulle prestazioni erogate, sulle
          tariffe,  sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende
          individuano  inoltre  modalita'  di raccolta ed analisi dei
          segnali   di   disservizio,   in   collaborazione   con  le
          organizzazioni   rappresentative   dei  cittadini,  con  le
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
              Il  direttore  generale dell'unita' sanitaria locale ed
          il  direttore  generale dell'azienda ospedaliera convocano,
          almeno  una  volta  l'anno, apposita conferenza dei servizi
          quale  strumento  per  verificare  l'andamento  dei servizi
          anche  in  relazione  all'attuazione  degli  indicatori  di
          qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori
          interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
          il  direttore  generale  non  provveda, la conferenza viene
          convocata dalla regione.
              5.  Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del
          servizio,  a  richiesta degli assistiti, adottano le misure
          necessarie  per  rimuovere  i disservizi che incidono sulla
          qualita'  dell'assistenza.  Al  fine di garantire la tutela
          del  cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali
          si  nega  o  si  limita la fruibilita' delle prestazioni di
          assistenza    sanitaria,    sono    ammesse   osservazioni,
          opposizioni,  denunce  o  reclami  in  via  amministrativa,
          redatti  in  carta  semplice, da presentarsi entro quindici
          giorni,  dal  momento  in  cui  l'interessato  abbia  avuto
          conoscenza  dell'atto  o  comportamento  contro cui intende
          osservare  od  opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi
          parenti  o  affini,  degli  organismi  di volontariato o di
          tutela   dei   diritti   accreditati   presso   la  regione
          competente,  al  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale  o  dell'azienda  che  decide  in  via  definitiva o
          comunque   provvede   entro  quindici  giorni,  sentito  il
          direttore   sanitario.  La  presentazione  delle  anzidette
          osservazioni  ed  opposizioni non impedisce ne' preclude la
          proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
              6.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  del diritto di
          libera  scelta  del  medico  e  del  presidio  di  cura, il
          Ministero  della  sanita' cura la pubblicazione dell'elenco
          di  tutte  le  istituzioni  pubbliche e private che erogano
          prestazioni  di  alta  specialita', con l'indicazione delle
          apparecchiature  di  alta  tecnologia  in dotazione nonche'
          delle  tariffe praticate per le prestazioni piu' rilevanti.
          La  prima  pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre
          1993.
              7.  E'  favorita la presenza e l'attivita', all'interno
          delle  strutture sanitarie, degli organismi di volontariato
          e  di  tutela  dei  diritti. A tal fine le unita' sanitarie
          locali   e   le  aziende  ospedaliere  stipulano  con  tali
          organismi,   senza  oneri  a  carico  del  Fondo  sanitario
          regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti
          e  le  modalita'  della  collaborazione,  fermo restando il
          diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e
          la   non  interferenza  nelle  scelte  professionali  degli
          operatori   sanitari;   le   aziende  e  gli  organismi  di
          volontariato  e  di tutela dei diritti concordano programmi
          comuni  per  favorire l'adeguamento delle strutture e delle
          prestazioni   sanitarie  alle  esigenze  dei  cittadini.  I
          rapporti  tra  aziende  ed  organismi  di  volontariato che
          esplicano  funzioni  di  servizio  o di assistenza gratuita
          all'interno  delle  strutture  sono  regolati sulla base di
          quanto  previsto  dalla  legge  n.  266/1991  e dalle leggi
          regionali attuative.
              8.  Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere   promuovono  iniziative  di  formazione  e  di
          aggiornamento  del  personale  adibito  al  contatto con il
          pubblico  sui  temi  inerenti  la  tutela  dei  diritti dei
          cittadini,  da  realizzare  anche  con  il  concorso  e  la
          collaborazione   delle   rappresentanze   professionali   e
          sindacali.».
              -  Il  testo  del  punto  2.2  della «Carta dei servizi
          pubblici  sanitari»,  di  cui al decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di
          riferimento  della  «Carta dei servizi pubblici sanitari»),
          e' il seguente:
              «2.2.   I   soggetti   erogatori  di  servizi  pubblici
          sanitari,   anche  in  regime  di  concessione  o  mediante
          convenzione,  adottano,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
          citato  decreto--legge,  entro centoventi giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le relative
          «Carte dei servizi», sulla base dei principi indicati dalla
          direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
          27 gennaio  1994  e  dello  schema generale di riferimento,
          dandone adeguata pubblicita' agli utenti e inviandone copia
          al Dipartimento della funzione Pubblica.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20 gennaio   2000,   concerne:   «Atto   di   indirizzo   e
          coordinamento  recante  i requisiti strutturali tecnologici
          ed  organizzativi  minimi per i centri residenziali di cure
          palliative.».