Art. 2.
           Regioni a statuto speciale e province autonome
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  applicano  il  presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta   ufficiale  degli  atti  nomativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 22 febbraio 2007
                      Il Ministro della salute
                                Turco
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305