Art. 8.
             Patente per la guida dei trenini turistici

  1.   Ai   fini  della  circolazione  sulla  strada,  come  definita
dall'articolo 2,  comma 1,  del  Codice  della strada, per condurre i
trenini  turistici di cui all'articolo 1 e' necessario, conformemente
a  quanto  previsto  dall'articolo 3  del  decreto del Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in
possesso  della  patente  di  guida  della categoria B+E se il numero
complessivo  dei  passeggeri trasportabile e' uguale o inferiore a 8,
ovvero  della  categoria  D+E se il numero complessivo dei passeggeri
trasportabile e' superiore a 8.
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 2, comma 1 del Codice della strada
          cosi' recita;
              «Art.  2 (Definizione e classificazione delle strade).-
          1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  del presente
          codice   si  definisce  «strada»  l'area  ad  uso  pubblico
          destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
          animali.
              - Il  testo  dell'art.  3  del  decreto ministeriale 30
          settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia
          di   patenti   di   guida  e  recepimento  della  direttiva
          2000/56/CE.  (Decreto  n.  40T),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88), e' il seguente:
              «Art.  3.  -  1.  La patente di guida di cui all'art. 1
          autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
                categoria A:
                  motocicli, con o senza sidecar;
                categoria B:
                  a) tricicli  e  quadricicli  non  leggeri,  nonche'
          autoveicoli  la  cui  massa  massima autorizzata non supera
          3500  kg  e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
          del  conducente,  non e' superiore a otto. Agli autoveicoli
          di  questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
                  b) complessi   composti   da   una   motrice  della
          categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata
          del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima
          autorizzata  del  rimorchio  non  deve  eccedere la massa a
          vuoto della motrice;
                categoria B+E:
                  complessi  di veicoli composti di una motrice della
          categoria  B  e  di un rimorchio il cui insieme non rientri
          nella categoria B;
                categoria C:
                  autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la
          cui   massa   massima  autorizzata  superi  3500  kg.  Agli
          autoveicoli  di  questa categoria puo' essere agganciato un
          rimorchio  la  cui massa massima autorizzata non superi 750
          kg;
                categoria C+E:
                  complessi   di  veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata superi 750 kg;
                categoria D:
                  autoveicoli  destinati  al trasporto di persone, il
          cui   numero   di   posti  a  sedere,  escluso  quello  del
          conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa
          categoria  puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata non superi 750 kg;
                categoria D+E:
                  complessi   di  veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg.
              Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente
          specifica   della   sottocategoria  A1,  per  la  guida  di
          motocicli  leggeri  di cilindrata non superiore a 125 cm3 e
          di potenza massima di 11 kW.
              2.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si
          intende:
                a) per  «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un
          motore  di  propulsione,  che  circola  su strada con mezzi
          propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
                b) per  «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza
          carrozzino,  munito di un motore con cilindrata superiore a
          50  cm3  se  a combustione interna e/o avente una velocita'
          massima per costruzione superiore a 45 km/h;
                c) per  «triciclo»  veicolo  a  tre ruote simmetriche
          munito  di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
          combustione  interna  e/o  avente una velocita' massima per
          costruzione superiore a 45 km/h;
                d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote
          munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i
          motori  ad  accensione  comandata (o la cui potenza massima
          netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la
          cui  massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per
          i  veicoli  destinati  al  trasporto  di merci), esclusa la
          massa  delle  batterie  per  i  veicoli  elettrici,  la cui
          potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15
          kw.  La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45
          km/h;
                e) per  «autoveicolo»,  un  veicolo a motore, che non
          sia  un  motociclo,  destinato  normalmente al trasporto su
          strada  di persone o di cose, ovvero al traino su strada di
          veicoli  utilizzati  per il trasporto di persone o di cose.
          Questo  termine  comprende anche i filobus, ossia i veicoli
          collegati  con  una  rete  elettrica  che  non circolano su
          rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
                f) per  «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo
          a  motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la
          cui  funzione principale risiede nella capacita' di traino:
          specialmente  concepito per trainare, spingere, trasportare
          o  azionare  macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad
          essere  impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui
          utilizzazione  per  il  trasporto su strada di persone o di
          cose  o  per  il  traino  su strada di veicoli destinati al
          trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
              3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di
          guida  ovvero  agli  aspiranti  conducenti  si applicano le
          disposizioni  dell'art.  116,  comma 5,  del  codice  della
          strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il
          conseguimento  della patente di guida da parte di candidati
          disabili,  possono  essere  esclusi  dall'obbligo dei doppi
          comandi.