Art. 8. Patente per la guida dei trenini turistici 1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all'articolo 1 e' necessario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' superiore a 8.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 2, comma 1 del Codice della strada cosi' recita; «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. - Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88), e' il seguente: «Art. 3. - 1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie: categoria A: motocicli, con o senza sidecar; categoria B: a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice; categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B; categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende: a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie; b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h; e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali; f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria. 3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.