Art. 4.
             Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

  1.  I  fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari
del   conferimento   del  TFR  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252, costituiscono, ove non gia'
esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.
  2.  I  fondi  pensione  preesistenti  che  fanno ricorso a gestioni
assicurative  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, secondo periodo,
possono  garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto
legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di
apposite clausole nei contratti assicurativi.
  3.  I  fondi  pensione interni bancari o assicurativi che intendono
essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non
gia'   esistenti,   un  patrimonio  separato  e  apposite  sezioni  a
contribuzione  definita.  L'osservanza  dell'articolo 8, comma 9, del
decreto  legislativo  5  dicembre 2005, n. 252, puo' essere garantita
anche  tramite  l'assunzione  di impegni da parte dei soggetti al cui
interno i fondi sono istituiti.
  4.  I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono
essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, a condizione che si
siano  adeguati  alle  norme del presente decreto e abbiano acquisito
autonoma soggettivita' giuridica.
  5.   I   fondi   pensione  preesistenti  avviano  le  procedure  di
adeguamento  dei  propri statuti alle norme del presente decreto e ne
danno  comunicazione  alla  COVIP,  che  procede successivamente alla
verifica dell'avvenuto adeguamento.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
          5 dicembre  2005,  n. 252, e' riportato nelle note all'art.
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