Art. 5
  Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti

  1.  Ai  fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attivita'
svolta  in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n.  252,  si  applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del
medesimo  decreto  legislativo,  nonche' quelle di cui al decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 novembre 1996, n. 703,
secondo  le  specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e
6.  I  fondi  pensione  preesistenti  possono, altresi', continuare a
gestire le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di
cui  ai  rami  vita  I,  III  e  V previsti dal decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
  2. I fondi pensione preesistenti possono:
a) effettuare  investimenti  immobiliari  sia  in  forma diretta, sia
   attraverso   partecipazioni   anche   di   controllo  in  societa'
   immobiliari,  sia  tramite  quote  di  fondi  immobiliari anche in
   deroga  a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del
   decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 21 novembre
   1996,  n.  703. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di
   gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti
   immobiliari  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera c), n. 1),
   devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento
   del  patrimonio  del  fondo  pensione;  i  fondi  che alla data di
   entrata  in vigore del presente regolamento detengono investimenti
   superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi
   nell'ambito  della predetta percentuale nel termine di cinque anni
   dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto;  la  COVIP  puo'
   stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere
   superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con
   la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;
b) continuare   a   concedere  prestiti  strettamente  connessi  alle
   attivita'  del  fondo,  per  un  ammontare  limitato sulla base di
   parametri fissati dalla COVIP;
c) assumere prestiti solo a fini di liquidita' e su base temporanea.
  3.  La  COVIP puo' limitare le categorie di attivita' nelle quali i
fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie
risorse  in  funzione  dell'adeguatezza della struttura organizzativa
preposta   alla   valutazione  e  alla  gestione  del  rischio  degli
investimenti.
  4.  I  fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la
garanzia  di  restituzione  del  capitale, nel rispetto dell'articolo
7-bis  del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, e delle
disposizioni regolamentari da esso previste.
  5.  I  fondi  pensione  preesistenti adeguano i propri statuti alle
diposizioni   in   materia   di  limiti  agli  investimenti  previsti
dall'articolo   6,  comma  13,  lettere  a),  b)  e  d)  del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996,
n.   703,   entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  6.  I  fondi  pensione  preesistenti adeguano i propri statuti alle
altre  disposizioni  dell'articolo  6  e  all'articolo  7 del decreto
legislativo  5  dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ove  compatibili  con il modello
gestionale  adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I
fondi  pensione preesistenti che gia' erogano direttamente le rendite
possono  continuare  l'erogazione  diretta  delle  prestazioni  salvo
verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.
 
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
              "Art.   6   (Regime   delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali).  -  1.  I  fondi  pensione  di cui all'art. 3,
          comma 1,   lettere   da a)   a h),  gestiscono  le  risorse
          mediante:
                a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'  di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, ovvero con
          soggetti  che  svolgono  la  medesima  attivita',  con sede
          statutaria  in  uno  dei Paesi aderenti all'Unione europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                b) convenzioni   con   imprese  assicurative  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  mediante  ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
          rami   vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la  medesima
          attivita',  con  sede  in uno dei Paesi aderenti all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                c) convenzioni   con   societa'   di   gestione   del
          risparmio,  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese
          svolgenti  la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
          aderenti  all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
          riconoscimento;
                d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13,  lettera a),  nonche' di quote di fondi comuni di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lettera e);
                e) sottoscrizione  e  acquisizione  di quote di fondi
          comuni   di   investimento   mobiliare  chiusi  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel decreto di cui al comma 11, ma
          comunque   non  superiori  al  20  per  cento  del  proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e  del  mercato,  possono  stipulare  con  i fondi pensione
          convenzioni  per  l'utilizzazione  del servizio di raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle  prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui  debbono  conservare  in  ogni  caso la maggioranza del
          capitale  sociale;  detto  servizio deve essere organizzato
          secondo  criteri  di  separatezza contabile dalle attivita'
          istituzionali del medesimo ente.
              3.  Alle  prestazioni  di cui all'art. 11 erogate sotto
          forma  di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono mediante
          convenzioni  con  una  o  piu'  imprese assicurative di cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,   in  conformita'  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  7-bis.  I  fondi  pensione sono autorizzati dalla
          COVIP  all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
          all'adeguatezza  dei  mezzi  patrimoniali costituiti e alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti.
              4.  (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo
          6 febbraio 2007, n. 28).
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita  e  per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,   sono   in   ogni   caso  stipulate  apposite
          convenzioni  con  imprese  assicurative. Nell'esecuzione di
          tali convenzioni non si applica l'art. 7.
              5-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
                a) le  attivita' nelle quali i fondi pensione possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  avendo presente il
          perseguimento  dell'interesse degli iscritti, eventualmente
          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano
          giustificati da un punto di vista prudenziale;
                b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
          valori mobiliari;
                c) le  regole da osservare in materia di conflitti di
          interesse   tenendo  conto  delle  specificita'  dei  fondi
          pensione  e  dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
          alla   normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a  quella
          nazionale di recepimento.
              5-ter.  I  fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
          criteri  della  propria  politica di investimento, anche in
          riferimento  ai  singoli comparti eventualmente previsti, e
          provvedono  periodicamente,  almeno  con cadenza triennale,
          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
          degli iscritti.
              5-quater.  Secondo  modalita'  definite  dalla COVIP, i
          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
          di  investimento  e  predispongono apposito documento sugli
          obiettivi   e   sui   criteri  della  propria  politica  di
          investimento,  illustrando  anche i metodi di misurazione e
          le   tecniche  di  gestione  del  rischio  di  investimento
          utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in
          relazione  alla  natura  e  alla  durata  delle prestazioni
          pensionistiche  dovute.  Il documento e' riesaminato almeno
          ogni  tre  anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
          dei   beneficiari   del   fondo   pensione   o   dei   loro
          rappresentanti che lo richiedano.
              6.  Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
          3   e   5,   e   all'art.  7,  i  competenti  organismi  di
          amministrazione  dei  fondi, individuati ai sensi dell'art.
          5,  comma 1,  richiedono  offerte  contrattuali,  per  ogni
          tipologia  di  servizio  offerto, attraverso la forma della
          pubblicita'  notizia  su almeno due quotidiani fra quelli a
          maggiore  diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
          abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
          e  comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
          da  rapporti  di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
          ai  fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
          consentire   il  raffronto  dell'insieme  delle  condizioni
          contrattuali  con  riferimento  alle  diverse  tipologie di
          servizio offerte.
              7.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita' di
          vigilanza  sui  soggetti  gestori,  che  conservano tutti i
          poteri   di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati  i
          requisiti  patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
          di  prestazione  offerta,  richiesti  ai soggetti di cui al
          comma 1  ai  fini  della stipula delle convenzioni previste
          nel presente articolo.
              8.  Il  processo  di  selezione dei gestori deve essere
          condotto  secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP e
          comunque   in   modo   da   garantire  la  trasparenza  del
          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'
          gestionali,  decisi preventivamente dagli amministratori, e
          i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono
          essere  stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione  e  di  ripartizione  del  rischio di cui al
          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere
          modificate  le linee di indirizzo medesime; nel definire le
          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
          prevedere linee di investimento che consentano di garantire
          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
                b) prevedere  i termini e le modalita' attraverso cui
          i   fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di  recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare  in possesso del proprio patrimonio attraverso la
          restituzione   delle   attivita'  finanziarie  nelle  quali
          risultano  investite  le  risorse  del fondo all'atto della
          comunicazione  al  gestore  della volonta' di recesso dalla
          convenzione;
                c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso al fondo
          pensione  della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
          valori   mobiliari   nei   quali   risultano  investite  le
          disponibilita' del fondo medesimo.
              9.  I  fondi  pensione sono titolari dei valori e delle
          disponibilita'  conferiti in gestione, restando peraltro in
          facolta'   degli   stessi   di   concludere,   in  tema  di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel   caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia  di
          restituzione  del  capitale.  I  valori e le disponibilita'
          affidati  ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
          ed  i  criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
          ogni  caso  patrimonio  separato ed autonomo, devono essere
          contabilizzati  a  valori  correnti  e  non  possono essere
          distratti  dal  fine  al  quale  sono  stati destinati, ne'
          formare  oggetto  di  esecuzione sia da parte dei creditori
          dei  soggetti  gestori,  sia da parte di rappresentanti dei
          creditori   stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti  nelle
          procedure  concorsuali  che riguardano il gestore. Il fondo
          pensione   e'   legittimato   a   proporre  la  domanda  di
          rivendicazione  di  cui  all'art.  103  del  regio  decreto
          16 marzo  1942,  n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
          valori  conferiti in gestione, anche se non individualmente
          determinati  o  individuati  ed  anche se depositati presso
          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
          valori   oggetto   della  domanda  e'  ammessa  ogni  prova
          documentale,  ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
          o dai terzi depositari.
              10.  Con  delibera  della  COVIP, assunta previo parere
          dell'autorita'  di  vigilanza  sui  soggetti convenzionati,
          sono   fissati   criteri   e   modalita'  omogenee  per  la
          comunicazione    ai    fondi   dei   risultati   conseguiti
          nell'esecuzione  delle convenzioni in modo da assicurare la
          piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
              11. (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo
          6 febbraio 2007, n. 28).
              12.  I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito delle
          autorita'  di  vigilanza  sui soggetti gestori a favore dei
          dipendenti  delle  stesse,  possono gestire direttamente le
          proprie risorse.
              13.  I  fondi non possono comunque assumere o concedere
          prestiti,   prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,  ne'
          investire le disponibilita' di competenza:
                a) in  azioni  o quote con diritto di voto, emesse da
          una  stessa  societa',  per un valore nominale superiore al
          cinque  per  cento del valore nominale complessivo di tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima  se  quotata,  ovvero  al  dieci  per cento se non
          quotata,  ne'  comunque, azioni o quote con diritto di voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente;
                b) in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla
          contribuzione   o  da  questi  controllati  direttamente  o
          indirettamente,  per  interposta persona o tramite societa'
          fiduciaria,  o  agli stessi legati da rapporti di controllo
          ai  sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
          cento  delle  risorse  del  fondo  e,  se trattasi di fondo
          pensione  di  categoria, in misura complessiva superiore al
          trenta per cento;
                c) fermi  restando  i  limiti  generali indicati alla
          lettera b),  i  fondi  pensione  aventi  come destinatari i
          lavoratori di una determinata impresa non possono investire
          le  proprie  disponibilita'  in strumenti finanziari emessi
          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
          un  gruppo,  dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
          in  misura  complessivamente superiore, rispettivamente, al
          cinque  e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
          fondo.  Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art.
          23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
                c-bis)  il  patrimonio del fondo pensione deve essere
          investito  in misura predominante su mercati regolamentati.
          Gli  investimenti  in  attivita'  che non sono ammesse allo
          scambio  in  un  mercato  regolamentato devono in ogni caso
          essere mantenute a livelli prudenziali.
              14.  Le  forme pensionistiche complementari sono tenute
          ad  esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
          comunicazioni  periodiche  agli  iscritti,  se  ed in quale
          misura  nella  gestione delle risorse e nelle linee seguite
          nell'esercizio  dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
          valori  in  portafoglio  si  siano  presi in considerazione
          aspetti sociali, etici ed ambientali".
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
          decreto   del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze
          21 novembre 1996, n. 703:
              "Art. 4 (Limiti agli investimenti). - 1. Fermi restando
          i  divieti  ed  i  limiti  di  cui  all'art.  6 del decreto
          legislativo,  i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di
          cui  all'art. 2 del presente regolamento, nell'investimento
          delle proprie disponibilita' possono detenere:
                a) liquidita'  entro  il  limite del 20 per cento del
          patrimonio del fondo pensione;
                b) quote  di  fondi chiusi entro il limite totale del
          20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per
          cento del valore del fondo chiuso;
                c) titoli  di  debito  e di capitale non negoziati in
          mercati  regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli
          Stati  Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del
          50  per  cento,  purche'  emessi da Paesi aderenti all'OCSE
          ovvero  da  soggetti  ivi  residenti;  entro  tale limite i
          titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del
          patrimonio  ed  il  complesso  dei  titoli  di  debito e di
          capitale  emessi  da  soggetti  diversi  dai Paesi aderenti
          all'OCSE  o  dagli organismi internazionali, cui aderiscono
          almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non
          puo'  superare  il  20  per  cento del patrimonio del fondo
          pensione;
                d) titoli  di debito e di capitale emessi da soggetti
          diversi  dai  Paesi  aderenti  all'OCSE ovvero residenti in
          detti  Paesi,  entro  il limite massimo del 5 per cento del
          patrimonio del fondo pensione, purche' negoziati in mercati
          regolamentari  dei  Paesi  dell'Unione europea, degli Stati
          Uniti, del Canada e del Giappone.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 7-bis e 7 del
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
              "Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
          che   coprono   rischi   biometrici,  che  garantiscono  un
          rendimento  degli  investimenti o un determinato livello di
          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
          al  successivo  comma 2,  di mezzi patrimoniali adeguati in
          relazione  al complesso degli impegni finanziari esistenti,
          salvo   che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti  da
          soggetti  gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
          cio'  abilitati,  i quali operano in conformita' alle norme
          che li disciplinano.
              2.  Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la  COVIP,  la Banca d'Italia e l'ISVAP,
          sono  definiti  i  principi per la determinazione dei mezzi
          patrimoniali  adeguati  in  conformita' con quanto previsto
          dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
          lettera a),  numero  3), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
          Nel  regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle
          quali   una   forma  pensionistica  puo',  per  un  periodo
          limitato, detenere attivita' insufficienti.
              3.  La  COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
          comma 1,  limitare  o vietare la disponibilita' dell'attivo
          qualora  non  siano  stati  costituiti i mezzi patrimoniali
          adeguati  in  conformita' al regolamento di cui al comma 2.
          Restano  ferme  le  competenze delle autorita' di vigilanza
          sui soggetti gestori".
              "Art. 7 (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
          affidate  in  gestione,  sono  depositate  presso una banca
          distinta  dal  gestore  che  presenti  i  requisiti  di cui
          all'art.  38  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.
              2.  La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
          dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
          contrarie  alla  legge,  allo statuto del fondo stesso e ai
          criteri  stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
              3.   Si   applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni   di   cui  al  citato  art.  38  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli amministratori e i
          sindaci  della  banca depositaria riferiscono senza ritardo
          alla  COVIP  sulle irregolarita' riscontrate nella gestione
          dei fondi pensione.
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
          3,  quale  banca depositaria puo' anche essere nominata una
          banca  stabilita  in  un  altro  Stato  membro, debitamente
          autorizzata  a  norma  della  direttiva  93/22/CEE  o della
          direttiva  2000/12/CE,  ovvero operante come depositaria ai
          fini della direttiva 85/611/CEE.
              3-ter.   La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la  libera
          disponibilita'  degli  attivi,  depositati presso una banca
          avente  sede  legale in Italia, di un fondo pensione avente
          sede  in  uno  Stato  membro. La Banca d'Italia provvede su
          richiesta  della  COVIP,  anche  previa conforme iniziativa
          dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
          fondo  pensione  quando  trattasi  di  forme pensionistiche
          comunitarie di cui all'art. 15-ter".