Art. 2. Dichiarazione integrativa 1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 25 ottobre» e dopo le parole: «siano riscontrati errori,» sono inserite le seguenti: «che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto: Art. 14 (Dichiarazione integrativa). - 1. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.».