Art. 2.
                      Dichiarazione integrativa

  1.  Nell'articolo 14,  comma 1,  del  decreto  n.  164 del 1999, le
parole:  «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il  25  ottobre»  e  dopo le parole: «siano riscontrati errori,» sono
inserite   le   seguenti:  «che  non  incidono  sulla  determinazione
dell'imposta ovvero».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
          n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:
              Art.   14   (Dichiarazione   integrativa).   -   1.   I
          contribuenti  possono  presentare dichiarazioni integrative
          rivolgendosi,    entro   il   25   ottobre   dell'anno   di
          presentazione  della  dichiarazione,  ad un CAF-dipendenti,
          anche  in  caso  di  assistenza  prestata in precedenza dal
          sostituto,   qualora   dall'elaborazione  della  precedente
          dichiarazione  siano  riscontrati  errori, che non incidono
          sulla  determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione
          determina  a favore del contribuente un rimborso o un minor
          debito.».