Art. 3.
           Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti

  1.  Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1. la  lettera a)  e' sostituita dalla seguente: «a) comunicare
all'Agenzia  delle  entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di
ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»;
      2. nella  lettera b), le parole: «entro il 30 giugno di ciascun
anno»  sono  sostituite dalle seguenti «entro il 15 giugno di ciascun
anno»;
      3.  nella  lettera c),  le  parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle   seguenti:  «25  giugno»  e  le  parole:  «31  dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «10 novembre»;
    b) al  comma 2,  le  parole: «15 novembre», sono sostituite dalle
seguenti: «10 novembre»;
    c) dopo  il  comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Sulla base
delle  comunicazioni  di  cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle
entrate provvede a:
    a) fornire   ai  CAF,  entro  cinque  giorni,  l'attestazione  di
ricezione  delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni
di  eventuali  scarti dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia
delle  entrate  di  rendere disponibili le comunicazioni al sostituto
d'imposta;  in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi
piu' idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
    b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica,
entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti
d'imposta  che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione
in  via  telematica  delle  dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili   per   il   tramite  di  un  soggetto  incaricato  della
trasmissione  delle  dichiarazioni  in  via  telematica,  di  cui  al
comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive   modificazioni,
preventivamente  indicato  dal  sostituto d'imposta all'Agenzia delle
entrate.  Tale  facolta' e' riconosciuta anche ai sostituti d'imposta
abilitati  alla  trasmissione  telematica.  La  scelta  da  parte del
sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere
trasmessa  in  via  telematica,  entro il 31 marzo dell'anno di invio
delle  comunicazioni  da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di
revoca;
    c) fornire  ai  CAF,  entro quindici giorni dalla ricezione delle
comunicazioni, l'attestazione di disponibilita' dei dati ai sostituti
d'imposta.».
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
          n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:
              «Art.    16    (Assistenza    fiscale    prestata   dai
          CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
          attivita'  di  assistenza  fiscale  di cui all'art. 34, del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241 e successive
          modificazioni, provvedono a:
                a) comunicare   all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
          telematica,   entro   il  25 giugno  di  ciascun  anno,  il
          risultato finale delle dichiarazioni»;
                b) consegnare  al contribuente, entro il 15 giugno di
          ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   25   giugno  di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il   10 novembre
          successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art.
          14;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti  di  liquidazione  nonche'  le  schede
          relative  alle  scelte per la destinazione dell'8 per mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al
          31 dicembre   del  secondo  anno  successivo  a  quello  di
          presentazione.
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
          le  comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
          del  comma 1,  sono  effettuate  entro  il  10  novembre di
          ciascun anno.
              3.  Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto dal
          responsabile  dell'assistenza  fiscale, oltre agli elementi
          di  calcolo  ed  al  risultato del conguaglio fiscale, sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati    indicati   nella   dichiarazione   presentata   dal
          contribuente  a  seguito  dei  controlli effettuati, tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni   che  disciplinano  gli  oneri  deducibili  e
          detraibili,  le  detrazioni  d'imposta  e lo scomputo delle
          ritenute d'acconto.
              4.  Le  operazioni  di  raccolta  delle dichiarazioni e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle   dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti  di
          liquidazione  possono  essere effettuate dai CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati.
              4-bis.  Sulla  base delle comunicazioni di cui al comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
                a) fornire    al    CAF,    entro    cinque   giorni,
          l'attestazione    di    ricezione    delle   comunicazioni.
          L'attestazione  riporta  le motivazioni di eventuali scarti
          dovuti   all'impossibilita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate   di   rendere   disponibili  le  comunicazioni  al
          sostituto   d'imposta;   in  tali  casi  i  CAF  provvedono
          autonomamente  e  con  i  mezzi piu' idonei all'invio delle
          comunicazioni ai sostituti d'imposta;
                b) rendere disponibili al sostituti d'imposta, in via
          telematica,   entro   10   giorni   dalla   ricezione,   le
          comunicazioni.  Per  i  sostituti d'imposta che non abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica  delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
          disponibili  per il tramite di un soggetto incaricato della
          trasmissione  delle dichiarazioni in via telematica, di cui
          al  comma 3,  dell'art. 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica   del  22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni,   preventivamente   indicato  dal  sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta  anche  ai  sostituti d'imposta abilitati alla
          trasmissione  telematica.  La scelta da parte del sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le  comunicazioni  del risultato finale delle dichiarazioni
          deve  essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
          dell'anno  di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
          ha valore fino alla data di revoca;
                c) fornire   ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione    delle    comunicazioni,    l'attestazione   di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».