Art. 4. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta 1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera b) le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e nella lettera c) le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'art. 16.».