Art. 4.
         Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

  1.  Nell'articolo 17,  comma 1,  del decreto n. 164 del 1999, nella
lettera b)  le  parole:  «entro  il  15 giugno  di ciascun anno» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il 31 maggio di ciascun anno» e
nella   lettera c)  le  parole:  «31 luglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «25 giugno».
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
          n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  17  (Assistenza  fiscale  prestata dal sostituto
          d'imposta).  1.  I  sostituti  d'imposta  che comunicano ai
          propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal
          sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in
          relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta;
                b) consegnare  al  sostituito,  entro il 31 maggio di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il
          relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   25   giugno  di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di
          liquidazione   nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi  prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
          secondo anno successivo a quello di presentazione.
              2.  Il  sostituto  d'imposta socio di un CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'art. 16.».