Art. 5.
                       Disposizioni attuative

  1.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare   entro   il   30 giugno   2007,  sentite  le  organizzazioni
rappresentative  dei  soggetti  che  svolgono attivita' di assistenza
fiscale  di  cui  all'articolo 34,  comma 4,  del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241, sono definite le modalita' per una graduale
attuazione,  a  partire  dalle  dichiarazioni  relative  all'anno  di
imposta  2007,  delle  disposizioni  di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a)   e  comma 4-bis,  del  decreto  n.  164  del  1999,  come
modificato dal presente regolamento.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  34, comma 4 del citato decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' il seguente:
              «Art. 34 (Attivita). - (Omissis).
              4.  In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
          indicati   agli  articoli 46  e  47,  comma 1,  lettere a),
          d), g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai
          membri  del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, nonche' dei
          redditi  indicati  all'art.  49,  comma 2,  lettera a), del
          medesimo  testo  unico, i centri costituiti dai soggetti di
          cui  alle  lettere  d), e)  e  f) del comma 1 dell'art. 32,
          svolgono  le  attivita'  di cui alle lettere da c) a f) del
          comma 3.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  comma 1, lettera a) e
          comma 4-bis  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 31
          maggio 1999, n. 164 si veda la nota all'art. 3.