Art. 5. Disposizioni attuative 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definite le modalita' per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 34, comma 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' il seguente: «Art. 34 (Attivita). - (Omissis). 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.». - Per il testo dell'art. 16 comma 1, lettera a) e comma 4-bis del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 si veda la nota all'art. 3.