La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per  visite,
                      affari, turismo e studio 
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5,  comma  3,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e
studio non e' richiesto il permesso di soggiorno  qualora  la  durata
del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In  tali  casi  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito  il
soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. 
  2. Al momento dell'ingresso o, in  caso  di  provenienza  da  Paesi
dell'area Schengen, entro otto  giorni  dall'ingresso,  lo  straniero
dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di  frontiera
o al questore della provincia in cui si trova, secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 
  3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2,  salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e'  espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni.  La
medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo  presentato
la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel  territorio
dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel  visto
di ingresso. 
 
          Avvertenza: Il testo della nota  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
              - Il testo dei commi 2 e 4 dell'art.  4,  del  comma  3
          dell'art.  5  e  dell'art.  13  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Ingresso nel territorio  dello  Stato).  -  1.
          (Omissis). 
              2.  Il  visto   di   ingresso   e'   rilasciato   dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato di origine o di stabile  residenza  dello  straniero.
          Per soggiorni non superiori a tre mesi sono  equiparati  ai
          visti  rilasciati  dalle  rappresentanze   diplomatiche   e
          consolari italiane quelli emessi, sulla base  di  specifici
          accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di  altri
          Stati. Contestualmente al rilascio del  visto  di  ingresso
          l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna  allo
          straniero  una  comunicazione  scritta  in  lingua  a   lui
          comprensibile  o,  in  mancanza,  in   inglese,   francese,
          spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i  doveri  dello
          straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in  Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in vigore per procedere al rilascio del visto,  l'autorita'
          diplomatica o consolare comunica il diniego allo  straniero
          in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in  inglese,
          francese, spagnolo o arabo. In deroga  a  quanto  stabilito
          dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il diniego non deve essere motivato, salvo quando  riguarda
          le domande di visto presentate ai sensi degli articoli  22,
          24,  26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione   di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini
          del reingresso nel territorio dello Stato,  una  preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera. 
              (Omissis). 
              4. L'ingresso in  Italia  puo'  essere  consentito  con
          visti per soggiorni di breve durata, validi fino a  novanta
          giorni e per soggiorni di lunga durata che  comportano  per
          il titolare la concessione di un permesso di  soggiorno  in
          Italia con motivazione identica  a  quella  menzionata  nel
          visto.  Per  soggiorni  inferiori  a  tre   mesi,   saranno
          considerati validi anche i motivi  esplicitamente  indicati
          in visti rilasciati da autorita' diplomatiche  o  consolari
          di altri Stati in base a specifici  accordi  internazionali
          sottoscritti  e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a   norme
          comunitarie». 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-2. (Omissis). 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                b) [superiore a sei mesi, per  lavoro  stagionale,  o
          nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
          tale estensione]; 
                c) superiore ad un anno, in relazione alla  frequenza
          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
                d) (abrogata); 
                e)   superiore   alle   necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione». 
              «Art. 13(Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di
          ordine pubblico o di sicurezza  dello  Stato,  il  Ministro
          dell'interno  puo'  dispone  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri; 
                2. L'espulsione e' disposta dal  prefetto  quando  lo
          straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'art. 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della  comunicazione  di  cui  all'art.  27,  comma
          1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno  nei
          termini prescritti, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto  da  piu'  di
          sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo; 
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art. 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  come
          sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,  o
          nell'art. 1 della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'art. 29, si tiene anche conto  della  natura  e  della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'art. 391,  comma  5,  del  codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.  E
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art. 240 del  codice  penale.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo  straniero
          era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di  procedura
          penale. 
              3-sexies. (Abrogato). 
              4. L'espulsione e' sempre  eseguita  dal  questore  con
          accompagna-  mento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza
          pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. 
              5. Nei confronti dello straniero che si  e'  trattenuto
          nel territorio dello Stato quando il permesso di  soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'  stato  chiesto  il   rinnovo,   l'espulsione   contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora  il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo   che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 
              5-bis. Nei casi previsti ai commi 4  e  5  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui al sesto e al settimo periodo del comma  8,  in  quanto
          compatibili.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,   con
          decreto motivato,  entro  le  quarantotto  ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto in uno dei centri di  permanenza  temporanea  ed
          assistenza, di cui all'art. 14, salvo che  il  procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del
          trasferimento in uno  dei  centri  disponibili.  Quando  la
          convalida e'  concessa,  il  provvedimento  di  accompagna-
          mento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
          e' concessa ovvero non  e'  osservato  il  termine  per  la
          decisione,  il  provvedimento  del  questore   perde   ogni
          effetto. Avverso il decreto  di  convalida  e'  proponibile
          ricorso per cassazione. Il relativo  ricorso  non  sospende
          l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio  nazionale.
          Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice  di
          pace deve provvedere alla  convalida  decorre  dal  momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure  forniscono  al
          giudice di pace, nei limiti delle risorse  disponibili,  il
          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. (Abrogato). 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al  comma  1  dell'art.  14,  nonche'   ogni   altro   atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato unicamente il ricorso al  giudice  di  pace  del
          luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'   che   ha   disposto
          l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni  dalla  data
          del  provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di   pace
          accoglie  o  rigetta  il  ricorso,  decidendo   con   unico
          provvedimento adottato, in ogni caso,  entro  venti  giorni
          dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al
          presente   comma    puo'    essere    sottoscritto    anche
          personalmente, ed e' presentato anche per il tramite  della
          rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese
          di destinazione. La sottoscrizione del  ricorso,  da  parte
          della persona interessata, e'  autenticata  dai  funzionati
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono  a  certificarne  l'autenticita'  e  ne   curano
          l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria.  Lo   straniero   e'
          ammesso all'assistenza legale da parte di un  patrocinatore
          legale di fiducia munito  di  procura  speciale  rilasciata
          avanti all'autorita' consolare. Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. 
              9.-10. (Abrogato). 
              11. Contro il decreto di espulsione  emanato  ai  sensi
          del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma. 
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13.  Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare   nel
          territorio dello Stato senza  una  speciale  autorizzazione
          del Ministro dell'interno.  In  caso  di  trasgressione  lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere  a)  e
          b), per il quale e' stato autorizzato il  ricongiungimento,
          ai sensi dell'art. 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto  di
          cui al comma 13 opera per un periodo  di  dieci  anni.  Nel
          decreto di espulsione puo' essere previsto un termine  piu'
          breve, in ogni caso non inferiore  a  cinque  anni,  tenuto
          conto della complessiva  condotta  tenuta  dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'art. 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».