Art. 10. Mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2007 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74