Art. 10.
                        Mutuo riconoscimento
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  regolamento  non si applicano ai
materiali  ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno
Stato  dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti
nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 18 aprile 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74