Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    1) alluminio:  il  metallo  il  cui tenore minimo di alluminio e'
pari al 99,0%, espresso come massa;
    2) lega  di  alluminio:  il  prodotto  ottenuto  dall'unione  per
fusione  di  due  o  piu'  metalli,  ove  l'alluminio  e' presente in
percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;
    3) alluminio  ricoperto:  il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove
lo  strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro
materiale.