Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e' pari al 99,0%, espresso come massa; 2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o piu' metalli, ove l'alluminio e' presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli; 3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro materiale.