Art. 6.
                            Etichettatura
  1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in
materia  di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal
presente  regolamento  devono  riportare  in  etichetta  una  o  piu'
istruzioni indicanti:
    a) non  idoneo  al  contatto  con  alimenti  fortemente  acidi  o
fortemente salati;
    b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
    c) destinato   al   contatto   con  alimenti  a  temperature  non
refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
    d) destinato  al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV
a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
  2.  I  materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare
in etichetta la seguente dicitura «alluminio».
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004
          si vedano le note alle premesse.