Art. 8.
                       Obblighi dei produttori
  1.  Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio
e  di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al
presente   regolamento  e  a  dimostrare  in  ogni  momento  di  aver
adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
  2.  Ogni  partita  deve  essere  corredata da una dichiarazione del
produttore  attestante  che  i materiali ed oggetti di cui al comma 1
sono conformi alle norme vigenti.
  3.   In   mancanza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma 2,  la
dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio
pubblico di analisi.