Art. 8. Obblighi dei produttori 1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. 2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti. 3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.