Art. 10. 
                     Durata in carica e proroga 
  1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in  carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato  al
comma 1, ciascuno degli organismi  suddetti  presenta  una  relazione
sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo  economico,  che  la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, circa la  perdurante  utilita'  degli  organismi
stessi e della  conseguente  eventuale  proroga  della  loro  durata,
comunque non superiore a tre  anni,  da  adottarsi  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga  sono
adottati secondo la  medesima  procedura.  I  componenti  di  ciascun
organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di  durata
dell'organismo stesso. 
  3. Per l'Alto commissario ed i  Vice  alto  commissario  e  per  il
Comitato tecnico  di  cui  all'articolo  5,  resta  ferma  la  durata
triennale  dei  vigenti  incarichi  prevista,  rispettivamente,   dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal
decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006  di  costituzione  dello
stesso Comitato tecnico. 
  4.  La  durata  dei  rapporti  contrattuali  dei  componenti  degli
organismi di cui agli articoli 6 e  7  non  puo'  eccedere  i  limiti
temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1. 
 
          Nota all'art. 10:
              -   Per   il   testo   dell'art.  29,  comma 2-bis  del
          decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, si veda la nota al
          titolo.