Art. 2. Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive 1. E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attivita' produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998. 2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. 3. L'Osservatorio unico e' composto da non oltre venticinque unita'. 4. L'Osservatorio unico e' costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonche' i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti. 5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
Note all'art. 2 (Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive): - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1994, n. 183): «Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' di bilancio esistenti e con le modalita' stabilite con proprio decreto, puo' istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare: a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonche' i dati sull'occupazione; b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato; d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.».