Art. 2.
  Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive
  1.  E'  istituito  l'Osservatorio  unico  per il monitoraggio delle
attivita'   produttive,   nel  quale  sono  accorpati  l'Osservatorio
siderurgico  di  cui  all'articolo 1-bis  del decreto-legge 20 giugno
1994,  n.  396,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994,  n.  481,  l'Osservatorio  per  il monitoraggio delle attivita'
produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
in  data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui
al  decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio
1997,  e  l'Osservatorio  del  sistema  moda,  di  cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998.
  2.  L'Osservatorio  unico  attende alla rilevazione e all'esame dei
dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i
diversi  settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico
ed  il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita'
produttive,  degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree
territoriali  interessate  e  con  lo svolgimento degli altri compiti
specificamente   previsti   dall'articolo 1-bis   del   decreto-legge
20 giugno  1994,  n.  396, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1994, n. 481.
  3.  L'Osservatorio  unico  e'  composto  da  non  oltre venticinque
unita'.
  4.  L'Osservatorio  unico e' costituito entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente regolamento con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  il quale vengono altresi'
definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori
nonche'  i  servizi  di  supporto  dell'Osservatorio,  articolato  in
sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi
accorpati,   con   presenza   paritaria   di   rappresentanti   delle
amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.
  5.  I  compensi  dei  componenti  sono  determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne
beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
 
          Note  all'art.  2  (Osservatorio  unico per il monitoraggio
          delle attivita' produttive):
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          20  giugno  1994, n. 396, recante «Disposizioni urgenti per
          l'attuazione  del  piano  di  ristrutturazione del comparto
          siderurgico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
          1994,  n.  142  e  convertito  in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  comma 1,  della  legge 3 agosto 1994, n. 481
          (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1994, n. 183):
              «Art.  1-bis. -  1.  Il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio    e    dell'artigianato,    sulla   base   delle
          disponibilita'  di  bilancio  esistenti  e con le modalita'
          stabilite   con   proprio   decreto,   puo'   istituire  un
          osservatorio  finalizzato  alla verifica del raggiungimento
          degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:
                a) alla  rilevazione e all'esame dei dati riguardanti
          il  mercato  dei  prodotti  siderurgici,  con  il controllo
          dell'evoluzione    delle    capacita'   produttive,   degli
          investimenti   e   dell'occupazione   nelle   diverse  aree
          territoriali  interessate.  A  tal  fine,  le  imprese  del
          settore  devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
          copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui
          all'art.  54  del  trattato  CECA  e dei modelli 2/61 CECA,
          nonche' i dati sull'occupazione;
                b) alla  verifica  costante  della  realizzazione  di
          progetti  di riconversione da parte delle imprese che hanno
          beneficiato  del  contributo  aggiuntivo di cui all'art. 1,
          comma 2, lettera b);
                c) alla  ricognizione  ed  analisi su vasta scala del
          fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;
                d) allo  studio  delle caratteristiche dei prodotti e
          alla   formulazione  di  proposte  per  la  classificazione
          tecnica   dei   prodotti   commercializzati   sul   mercato
          italiano.».