Art. 3.
           Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica
  1.  E'  confermato  e  continua  ad operare il Comitato tecnico per
l'innovazione   tecnologica  previsto  dall'articolo 16  della  legge
17 febbraio 1982, n. 46.
  2.  Il  Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della
legge  17 febbraio  1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere
del CIPE che lo richiamano.
  3.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico
ed  e'  composto  da  due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico,  da  un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze,  da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della
ricerca,  nonche'  da  non  oltre  cinque  esperti  nelle  discipline
scientifiche  e  tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle
riunioni  del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi
relativi     all'assetto    territoriale,    alla    riqualificazione
professionale,   alla   occupazione   ed  ai  programmi  di  sviluppo
regionali,  i  Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano o loro rappresentanti,
quando  vengano  trattate  problematiche che interessano i rispettivi
enti,   e,   in   relazione   alle   questioni   da  trattare,  anche
rappresentanti   di   altre   amministrazioni  statali  eventualmente
interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non
inferiore a dirigente generale.
  4.  Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita'  di  funzionamento  e di organizzazione dei lavori, con gli
eventuali servizi di supporto.
  5.  I  compensi  dei  componenti  sono  determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. Sono o restano abrogati:
    a) i  commi sesto,  settimo,  ottavo e nono dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675;
    b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122;
    c) l'articolo 4  del  decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie   in   data  28 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005.
  7.  Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982,
n.  46,  le  parole  da:  «composto  dai  membri  indicati  nel sesto
comma dell'articolo 4  della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica» sono soppresse.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge 17
          febbraio  1982,  n.  46,  recante «Interventi per i settori
          dell'economia  di rilevanza nazionale», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
              «Art.  16.  -  Gli  interventi  del  Fondo  di  cui  al
          precedente   art.   14   sono   deliberati   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
          parere  di un comitato tecnico composto dai membri indicati
          nel  sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  da  un  rappresentante  designato  dal Ministro delle
          partecipazioni   statali  e  da  cinque  esperti  altamente
          qualificati   nelle   discipline  scientifiche  e  tecniche
          attinenti  alle produzioni industriali, scelti dal Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
          con  il  Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la  ricerca  scientifica  e  tecnologica. Il CIPI definisce
          l'entita',  le  condizioni e le modalita' dell'intervento e
          stabilisce  eventuali  clausole particolari da inserire nel
          contratto di cui al comma successivo.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto
          1977,  n.  675, recante «Provvedimenti per il coordinamento
          della   politica   industriale,   la  ristrutturazione,  la
          riconversione  e lo sviluppo del settore», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 settembre  1977,  n. 243, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  4.  - Con  le  disponibilita'  del  "Fondo", nel
          quadro  dei  programmi  definiti  a  norma  dei  precedenti
          articoli 1,  2 e 3, possono essere concesse alle iniziative
          industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:
                a) mutui agevolati;
                b) contributi   sugli   interessi  per  finanziamenti
          deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
                c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione
          di  obbligazioni  ordinarie  o convertibili. Il contributo,
          nel  caso  di  obbligazioni convertibili, indipendentemente
          dalla loro durata, decade al momento della conversione;
                d) contributi  a  consorzi  o cooperative di garanzia
          collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;
                e) contributi  alle  imprese che attuino programmi di
          investimento di cui alla presente legge e che mantengano la
          mano   d'opera   femminile   ai  livelli  preesistenti,  in
          corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i
          versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera
          femminile  occupata  e  comunque in misura non inferiore al
          sessanta  per  cento  del relativo ammontare; la misura dei
          contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e'
          stabilita  dal  CIPI  nel  contesto  dell'approvazione  dei
          programmi  e  in  modo  da  mantenere  la  differenziazione
          proporzionale   a   favore   delle  aziende  collocate  nei
          territori  di  cui  all'art.  1  del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
              Al  "Fondo"  fanno  carico  gli  oneri conseguenti alla
          riqualificazione  del personale, in relazione ad iniziative
          di  ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del
          trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi
          di   formazione  professionale,  ivi  comprese  particolari
          misure   per   le  lavoratrici  in  congedo  di  maternita'
          obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui
          al  presente  comma e'  assicurata  per l'intero periodo di
          attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione
          aziendale  risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai
          sensi  della presente legge, secondo i tempi e le modalita'
          indicati nei progetti medesimi.
              Gli  impegni sul "Fondo" di cui all'art. 3 sono assunti
          con   provvedimenti   del   Ministro  per  l'industria,  il
          commercio e l'artigianato.
              Sulle   domande   di  agevolazioni  per  le  iniziative
          industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI,
          che  provvede  ad  accertare  la  rispondenza  dei progetti
          presentati   dall'azienda  agli  indirizzi  generali  della
          politica   industriale,   ai  programmi  finalizzati,  alle
          direttive  ed  ai  criteri  di priorita' stabiliti dal CIPI
          sulla  base  delle  norme  dell'art. 2. Nel caso di imprese
          tassabili   in   base   al  bilancio,  allorche'  l'impresa
          richiedente  abbia,  all'atto della domanda, un'esposizione
          debitoria  nei  confronti di aziende od istituti di credito
          ordinario  e  a  medio  termine  superiore a cinque volte i
          mezzi  propri,  la  concessione delle agevolazioni previste
          dal  primo  comma del presente articolo e' subordinata alla
          realizzazione  di  un  aumento  di  capitale  sociale nella
          misura  indicata  dal  CIPI, tale da migliorare il rapporto
          preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.
              Tale  deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato
          previo  parere  del  comitato  tecnico di cui al successivo
          comma del  presente  articolo. La proposta del Ministro per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  deve  essere
          presentata  al  CIPI  entro sessanta giorni dal ricevimento
          della   deliberazione  dell'istituto  di  credito  a  medio
          termine  di  cui  all'art.  6,  primo comma, della presente
          legge.
              Quando   le  domande  di  agevolazioni  riguardano  gli
          interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di
          cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI e'
          emanata  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il
          commercio  e  l'artigianato di concerto con il Ministro per
          il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
              A  questo  fine, il Ministro per il coordinamento della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  per  quanto  di  sua
          competenza  si  avvale  degli  esperti di cui al successivo
          art. 10.
              Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro tre mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, sentita la
          Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme
          aventi  valore  di  legge per il controllo, dell'attuazione
          dei    programmi   di   investimento   agevolati   con   le
          disponibilita'  del  "Fondo"  di  cui al precedente art. 3,
          sulla base dei seguenti criteri:
                a) le   imprese  beneficiarie,  quotate  in  borsa  o
          comunque  con capitale investito superiore a 10 miliardi di
          lire,  presentano  ogni anno al CIPI bilanci certificati da
          societa'   di  revisione,  all'uopo  autorizzate  ai  sensi
          dell'art.   8,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136;
                b) i  benefici previsti dal presente articolo vengono
          sospesi  se  i  bilanci  certificati  o comunque presentati
          dall'impresa   mostrino   che  la  redditivita'  in  valori
          correnti,  al  lordo degli ammortamenti e delle imposte sul
          reddito,  riferita  al  progetto  per  il  quale sono state
          concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente
          articolo,  sia  inferiore a quella prevista dal progetto di
          investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un
          periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;
                c) i    contributi   vengono   ripristinati   se   la
          redditivita'  lorda  torna  a non essere inferiore a quella
          stabilita;
                d) il  CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali
          particolarmente  avverse  dell'economia  o  di  un settore,
          sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi,
          l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.
              La  deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro
          trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.».
              - La  legge 2 aprile 1980, n. 122, recante «Provvidenze
          integrative per l'industria delle costruzioni navali per il
          periodo  1° gennaio  1979-31 dicembre  1980», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1980, n. 96.
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie  in  data  28 luglio 2005, recante «Assegnazione
          delle  risorse  finanziarie  e  definizione  delle relative
          modalita'  attuative  per  la  produzione  di  programmi di
          innovazione    basati    sull'utilizzo   delle   tecnologie
          digitali»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          13 settembre 2005, n. 213.
              - Si riporta il testo dell'art. 16, secondo comma della
          legge  17 febbraio  1982,  n. 46, recante «Interventi per i
          settori dell'economia di rilevanza nazionale» e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27 febbraio  1982, n. 57, cosi'
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  16.  -  Gli  interventi  del  Fondo  di  cui  al
          precedente   art.   14   sono   deliberati   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
          parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entita',
          le  condizioni  e le modalita' dell'intervento e stabilisce
          eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
          cui al comma successivo.».