Art. 3. Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica 1. E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano. 3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale. 4. Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto. 5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Sono o restano abrogati: a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122; c) l'articolo 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005. 7. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole da: «composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» sono soppresse.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57: «Art. 16. - Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.». - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1977, n. 243, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 4. - Con le disponibilita' del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie: a) mutui agevolati; b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine; c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione; d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge; e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e' stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternita' obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma e' assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalita' indicati nei progetti medesimi. Gli impegni sul "Fondo" di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorche' l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri. Tale deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge. Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da societa' di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditivita' in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato; c) i contributi vengono ripristinati se la redditivita' lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita; d) il CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.». - La legge 2 aprile 1980, n. 122, recante «Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1980, n. 96. - Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie e definizione delle relative modalita' attuative per la produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2005, n. 213. - Si riporta il testo dell'art. 16, secondo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 16. - Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.».