Art. 4. 
               Commissione Centrale per le Cooperative 
  1. La Commissione Centrale per le Cooperative  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, e' composta da: 
    a) il Ministro dello sviluppo economico che  la  presiede,  salvo
delega ad altro componente; 
    b) il Direttore generale della Direzione generale  per  gli  enti
cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il  quale  ne  e'
componente di diritto; 
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale; 
    e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; 
    f) un rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento delle politiche fiscali; 
    h) un rappresentante designato  da  ciascuna  delle  Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al  primo  rinnovo
successivo all'emanazione della presente disciplina.  Per  i  rinnovi
successivi,  nell'attribuzione  del  numero  dei  rappresentanti   di
ciascuna  Associazione  si  terra'  conto  dei  dati  relativi   alla
rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle
Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti. 
  2. Con esclusione del  Presidente,  per  ciascun  componente  della
Commissione e' designato un supplente. 
  3. La Commissione Centrale esprime parere: 
    a)  sui  progetti  di  legge  o   regolamenti   interessanti   la
cooperazione; 
    b) su tutte le questioni sulle quali il parere della  Commissione
sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo
sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; 
    c) sulle domande di riconoscimento delle  Associazioni  nazionali
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
    d) in tema  di  devoluzione  dei  patrimoni  residui  degli  enti
cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; 
    e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative. 
  4. Per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  comma  3,  a  fini
istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per
le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto: 
    a) dal Presidente della Commissione; 
    b)  da   tre   membri   scelti   tra   quelli   designati   dalle
Amministrazioni pubbliche rappresentate nella  Commissione  Centrale,
eletti dalla Commissione stessa; 
    c) da un rappresentante designato da ciascuna delle  Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo. 
  5. La Commissione e' ricostituita con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione  dei
rappresentanti del  movimento  cooperativo  o  delle  Amministrazioni
pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente
alla  nomina  dei  rappresentanti  stessi  scegliendoli  secondo   il
criterio della competenza tra le persone  con  esperienze  nel  campo
della cooperazione. La segreteria  della  Commissione  e'  assicurata
dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello
sviluppo economico. 
  6. I componenti nominati in  rappresentanza  delle  Amministrazioni
pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda
fascia o equiparata. 
  7. L'organizzazione  delle  attivita'  ed  il  funzionamento  della
Commissione, nonche' i compiti del  Comitato,  ove  costituito,  sono
disciplinati da un regolamento interno deliberato  dalla  Commissione
medesima  ed  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Alle sedute  della  Commissione  possono  essere  invitati
esperti, rappresentanti  del  sistema  cooperativo  e  funzionari  di
pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla  base  di  valutazioni
legate alle differenti competenze istituzionali  di  volta  in  volta
ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico. 
  8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla
Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato  Centrale  per
le Cooperative, di cui al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti
alla Commissione Centrale per  le  Cooperative  di  cui  al  presente
decreto. 
  9. Sono  abrogati  gli  articoli  18,  19,  20  e  21  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per
          la  cooperazione»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con
          legge 2 aprile 1951, n. 302.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  2 agosto  2002,  n. 220, concernente «Norme in
          materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,
          ai  sensi  dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
          n.  142,  recante: «Revisione della legislazione in materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione  del socio lavoratore», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236:
              «Art.  3  (Riconoscimento  delle Associazioni). - 1. Il
          riconoscimento     delle    Associazioni    nazionali    di
          rappresentanza,   assistenza,   tutela   e   revisione  del
          movimento   cooperativo,   e'   concesso  con  decreto  del
          Ministro.
              2.  Per  ottenere  tale riconoscimento, le Associazioni
          nazionali  presentano al Ministero una istanza corredata da
          una   copia   dell'atto   costitutivo   e   dello  statuto,
          dall'eventuale  regolamento interno, dalle dichiarazioni di
          adesione  che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono
          essere  inferiori  al  numero  di  duemila enti cooperativi
          associati,  con  l'indicazione,  per  ciascuno di essi, del
          numero  dei  soci,  e  da un documento da cui risulti nome,
          cognome   e   qualifica  degli  amministratori,  sindaci  e
          direttori  in  carica  e  delle altre persone autorizzate a
          trattare per conto dell'Associazione richiedente.
              3.  Le  dichiarazioni  di  adesione  di  cui al comma 2
          devono  riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno
          cinque  regioni  e  tre  sezioni,  definite  sulla base del
          rapporto  mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'art.
          15.
              4.  Le  Associazioni  richiedenti  devono comprovare di
          essere  in  grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei
          confronti  degli  enti cooperativi aderenti, per il tramite
          delle   loro   articolazioni   organizzative   centrali   e
          periferiche.
              5.  Le  Associazioni  richiedenti devono disporre di un
          numero  di  revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da
          garantire   l'esecuzione  delle  revisioni  cooperative  di
          propria  competenza,  sia  sul piano numerico sia su quello
          tecnico.
              6.  Il  Ministro puo' chiedere la documentazione atta a
          dimostrare  l'idoneita'  dell'Associazione  ad assolvere le
          funzioni  di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le
          Associazioni  nazionali  riconosciute  sono sottoposte alla
          vigilanza  del  Ministero per quanto attiene all'osservanza
          delle disposizioni del presente decreto.
              7.  Il  Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui
          al  comma 1  alle  Associazioni  nazionali  che non sono in
          grado  di  assolvere  efficacemente  le proprie funzioni di
          vigilanza sugli enti cooperativi associati.
              8.  Nell'esecuzione  delle  funzioni di vigilanza sugli
          enti  cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad
          osservare le norme stabilite dal Ministro.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 18, 19, 20 e 21
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre  1947,  n.  1577,  recante  «Provvedimenti  per la
          cooperazione»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          22 gennaio  1948, n. 17, ratificato, con modificazioni, con
          legge 2 aprile 1951, n. 302, abrogati dal presente decreto:
              «Art. 18 (Istituzione della Commissione centrale per le
          cooperative). - E' istituita presso il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza sociale la Commissione centrale per le
          cooperative composta come segue:
                1) il direttore generale della cooperazione presso il
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale e in sua
          vece  un  funzionario  della  stessa  Direzione generale di
          grado non inferiore al sesto;
                2)  un  rappresentante  effettivo e uno supplente per
          ciascuno  dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro,
          lavori   pubblici,   agricoltura   e   foreste,  trasporti,
          industria   e   commercio,   marina  mercantile,  lavoro  e
          previdenza   sociale   nonche'  del  Sottosegretariato  per
          l'assistenza   ai   combattenti,   reduci  e  partigiani  e
          dell'Alto commissariato per l'alimentazione;
                3)   i   rappresentanti   del  movimento  cooperativo
          designati  dalle  associazioni nazionali di rappresentanza,
          assistenza  e  tutela  del movimento stesso, riconosciute a
          norma  dell'art.  5, in numero di cinque effettivi e cinque
          supplenti per ciascuna associazione;
                4)  un  esperto in qualita' di membro effettivo e uno
          in  qualita'  di membro supplente nominati dal Ministro per
          il  lavoro  e la previdenza sociale in rappresentanza delle
          eventuali  associazioni  che  non  posseggano  i  requisiti
          necessari per ottenere il riconoscimento.
              In  caso di mancata designazione dei rappresentanti del
          movimento  cooperativo  il  Ministro  per  il  lavoro  e la
          previdenza  sociale provvede alla nomina dei rappresentanti
          stessi  scegliendoli  fra le persone che svolgono attivita'
          nel campo della cooperazione.
              I  membri  della  Commissione sono nominati con decreto
          del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano
          in carica tre anni e possono essere riconfermati.
              La  Commissione  elegge nel suo seno il presidente e il
          vice presidente.
              La  commissione  e'  convocata  dal  suo presidente con
          ordine   del   giorno  che  dovra'  comprendere  anche  gli
          argomenti   proposti  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale,  il  quale  ha  comunque  facolta'  di
          partecipare alle adunanze.
              La   segreteria  della  Commissione  e'  costituita  da
          funzionari  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale nominati con decreto del Ministro.».
              «Art.  19  (Comitato). - La Commissione centrale per le
          cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:
                1)   dal   presidente  e  dal  vice-presidente  della
          commissione;
                2)  da  tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2
          dell'art. 18;
                3)  da  un  rappresentante  per ciascuna associazione
          nazionale    di   rappresentanza,   assistenza   e   tutela
          riconosciuta.
              I  componenti del comitato, in caso di impedimento o di
          assenza,   possono  farsi  sostituire  da  altri  membri  -
          effettivi  o  supplenti - della Commissione centrale per le
          cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o
          associazione.
              Spetta al comitato:
                a) esprimere   il   proprio  parere  sui  ricorsi  al
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale contro i
          provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato
          con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente
          decreto;
                b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei
          casi  di  urgenza,  sulle  questioni  di  competenza  della
          commissione;
                c) esprimere  il  proprio  parere  sulle questioni di
          competenza  della  commissione  che  la  commissione stessa
          ritenga  di  deferire,  per  l'esame  in via definitiva, al
          comitato  o  per quelle per le quali la commissione ritenga
          di  affidare  al comitato, eventualmente integrato da altri
          membri  della  commissione  o dagli esperti di cui all'art.
          20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.
              Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito
          dell'esame  in  via  definitiva  delle questioni, rinviarle
          alla commissione su richiesta di almeno tre membri.
              Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta
          al  mese e straordinariamente su richiesta del presidente o
          di almeno tre membri.».
              «Art.  20 (Compiti della Commissione). - La Commissione
          centrale esprime parere:
                a) sui  progetti  di legge e regolamenti interessanti
          la cooperazione;
                b) sulla  costituzione,  sul  riconoscimento  e sullo
          scioglimento  dei  consorzi  di  cooperative  per  pubblici
          appalti  di  cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche'
          dei  consorzi  di  cooperative  di altra natura a carattere
          regionale   nazionale  di  cui  all'art.  15  del  presente
          decreto;
                c) su  tutte le questioni sulle quali il parere della
          Commissione   sia  prescritto  da  leggi  e  regolamenti  o
          richiesto  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza
          sociale;
                d) sulle  domande  di  riconoscimento giuridico delle
          associazioni  nazionali,  di  cui  all'art.  5  del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577.
              La  Commissione  centrale  esprime  inoltre  il proprio
          parere  sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti
          nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora
          essa  non  sia  espressamente  regolata  dalle  norme dello
          statuto,  nonche'  sulla  destinazione  del  patrimonio che
          residuera'  dalla  liquidazione  dell'Ente  nazionale della
          cooperazione.
              La   Commissione   centrale  ha  anche  il  compito  di
          provvedere   allo  studio  della  riforma  organica  e  del
          coordinamento   delle   leggi   sulla   cooperazione  e  di
          presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e
          la previdenza sociale.
              Nell'esercizio  di  tali funzioni essa e' integrata con
          un   docente  universitario  ed  un  consigliere  di  Stato
          particolarmente   esperti   in   materia,  nonche'  con  un
          magistrato  dell'ordine  giudiziario di grado non inferiore
          al quinto.
              La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi
          e  straordinariamente  su  richiesta del presidente o di un
          terzo dei membri.».
              «Art.    21   (Spese   per   il   funzionamento   delle
          Commissioni). - Con decreto del Ministro per il lavoro e la
          previdenza  sociale,  di  intesa  con  il  Ministro  per il
          tesoro,  saranno  stabiliti i compensi da corrispondersi ai
          membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della
          Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.
              Le  spese per il funzionamento delle Commissioni di cui
          al  comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il  Ministro per il
          tesoro  e'  autorizzato ad apportare con proprio decreto le
          relative variazioni di bilancio.».