Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative 1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' composta da: a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente; b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne e' componente di diritto; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali; h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terra' conto dei dati relativi alla rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti. 2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione e' designato un supplente. 3. La Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto: a) dal Presidente della Commissione; b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa; c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 5. La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. 6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. 7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico. 8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto. 9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236: «Art. 3 (Riconoscimento delle Associazioni). - 1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, e' concesso con decreto del Ministro. 2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente. 3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'art. 15. 4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche. 5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico. 6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneita' dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. 8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.». - Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, abrogati dal presente decreto: «Art. 18 (Istituzione della Commissione centrale per le cooperative). - E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue: 1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al sesto; 2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonche' del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto commissariato per l'alimentazione; 3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione; 4) un esperto in qualita' di membro effettivo e uno in qualita' di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. La commissione e' convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovra' comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facolta' di partecipare alle adunanze. La segreteria della Commissione e' costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.». «Art. 19 (Comitato). - La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto: 1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione; 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'art. 18; 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione. Spetta al comitato: a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto; b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione; c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame. Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri. Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.». «Art. 20 (Compiti della Commissione). - La Commissione centrale esprime parere: a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione; b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto; c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonche' sulla destinazione del patrimonio che residuera' dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione. La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nell'esercizio di tali funzioni essa e' integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonche' con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.». «Art. 21 (Spese per il funzionamento delle Commissioni). - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.».