Art. 5.
Alto Commissario per la lotta alla  contraffazione e Comitato tecnico
                             di supporto
  1.  E'  confermato  e continua ad operare l'Alto commissario per la
lotta   alla   contraffazione   di   cui  all'articolo  1-quater  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  2.  L'Alto  commissario  per  la lotta alla contraffazione svolge i
compiti   attribuiti   dal   comma   1   dell'articolo  1-quater  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  3.  L'Alto  commissario  e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  dello sviluppo
economico.
  4.  L'Alto  commissario  si  avvale  di  due Vice alto commissario,
nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
  5.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le
modalita'  di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e
quelle  di  organizzazione  generale  dell'Ufficio  di cui al comma 3
dell'articolo   4-bis  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  11 marzo 2006, n. 81,
costituito  con  decreto  ministeriale  18  ottobre 2006, opera quale
organismo   di  supporto  all'Alto  commissario  per  la  lotta  alla
contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.
  7.  Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto
del  Ministro  dello  sviluppo economico, con il quale viene altresi'
individuato il relativo Coordinatore.
  8.  Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte
tra  i  magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati
dello  Stato,  i  professori universitari ordinari e gli avvocati del
libero   foro,  nonche'  tra  esperti  di  particolare  e  comprovata
qualificazione  in  materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24
aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.
  9.  I  compensi  dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e
dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  10. Sono abrogati:
    a)  i  commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80;
    b)  il  comma  4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006,  n.  2,  convertito,  con  modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 11 marzo 2006, n. 81.
  11.  Il  primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' soppresso.
  12.   Al   primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  4-bis  del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non piu'
di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.
 
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-quater  del
          decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, recante «Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e  territoriale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 marzo  2005,  n. 62 e convertito in
          legge,   con   modificazioni,   dall'art.  1,  della  legge
          14 maggio 2005, n. 80:
              «Art.  1-quater  (Alto  commissario  per  la lotta alla
          contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
          la lotta alla contraffazione con compiti di:
                a) coordinamento  delle  funzioni  di sorveglianza in
          materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
          ed intellettuale;
                b) monitoraggio  sulle  attivita' di prevenzione e di
          repressione dei fenomeni di contraffazione.
              2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro delle attivita' produttive.
              3.   L'Alto   Commissario  si  avvale  per  il  proprio
          funzionamento   degli  uffici  delle  competenti  direzioni
          generali del Ministero delle attivita' produttive.
              4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sono   definite   le   modalita'   di   composizione  e  di
          funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 4-bis, commi 1, 2 e 3
          del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  concernente
          «Interventi   urgenti   per   i  settori  dell'agricoltura,
          dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in  materia di
          fiscalita'  d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 gennaio   2006,   n.  8,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 11 marzo 2006, n.
          81  (Gazzetta  Ufficiale  11 marzo 2006, n. 59, supplemento
          ordinario):
              «Art.  4-bis  (Lotta  alla  contraffazione  e misure di
          finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla
          contraffazione,    istituito    dall'art.    1-quater   del
          decreto-legge   14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,.  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il
          compito  di  assicurare  il monitoraggio, anche nel settore
          agroalimentare,  dei  fenomeni in materia di violazione dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   e  di  proprieta'
          intellettuale,  di  coordinamento  e di studio delle misure
          volte  a  contrastarli,  nonche' di assistenza alle imprese
          per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
              2.  Per  il  pieno  svolgimento  delle  attribuzioni in
          materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si
          avvale  di  un  comitato tecnico composto da non piu' di 10
          unita'  scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e
          ordinari,   gli   avvocati   dello   Stato,   i  professori
          universitari  ordinari  e  gli  avvocati  del  libero  foro
          nonche'   tra   esperti   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  in materia, ivi compresi quelli di cui alla
          legge  24 aprile  1980, n. 146, e successive modificazioni.
          Le   eventuali   spese   sono   poste  a  carico  dell'Alto
          Commissario.
              3.   E'   altresi'   assegnato   all'Ufficio  dell'Alto
          Commissario un contingente di quindici unita' di personale,
          di  cui  due  con  qualifica  non inferiore a dirigente. Il
          personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente
          in   posizione   di   fuori  ruolo  ovvero  di  aspettativa
          retribuita     dalle    rispettive    amministrazioni    di
          appartenenza.».
              - La   legge   24  aprile  1980,  n.  146,  concernente
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1980)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115.
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  1-quater,  del
          decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, recante «Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e  territoriale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 marzo  2005, n. 62, e convertito in
          legge,   con   modificazioni,   dall'art.  1,  della  legge
          14 maggio  2005,  n. 80, cosi' come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  1-quater  (Alto  Commissario  per  la lotta alla
          contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
          la lotta alla contraffazione con compiti di:
                a) coordinamento  delle  funzioni  di sorveglianza in
          materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
          ed intellettuale;
                b) monitoraggio  sulle  attivita' di prevenzione e di
          repressione dei fenomeni di contraffazione.
              2.-4. (Abrogato).
              5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   4-bis,   del
          decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.   2,  concernente
          «Interventi   urgenti   per   i  settori  dell'agricoltura,
          dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in  materia di
          fiscalita'  d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 gennaio   2006,   n.  8.  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 11 marzo 2006, n.
          81  (Gazzetta  Ufficiale  11 marzo 2006, n. 59, supplemento
          ordinario), cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art.  4-bis  (Lotta  alla  contraffazione  e misure di
          finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla
          contraffazione,    istituito    dall'art.    1-quater   del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il
          compito  di  assicurare  il monitoraggio, anche nel settore
          agroalimentare,  dei  fenomeni in materia di violazione dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   e  di  proprieta'
          intellettuale,  di  coordinamento  e di studio delle misure
          volte  a  contrastarli,  nonche' di assistenza alle imprese
          per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
              2.  Per  il  pieno  svolgimento  delle  attribuzioni in
          materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si
          avvale  di  un  comitato  tecnico.  Le eventuali spese sono
          poste a carico dell'Alto Commissario.
              3.   E'   altresi'   assegnato   all'Ufficio  dell'Alto
          Commissario un contingente di quindici unita' di personale,
          di  cui  due  con  qualifica  non inferiore a dirigente. Il
          personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente
          in   posizione   di   fuori  ruolo  ovvero  di  aspettativa
          retribuita     dalle    rispettive    amministrazioni    di
          appartenenza.
              4. (Abrogato).
              5.    I    Vice    Alto   Commissari   sono   collocati
          obbligatoriamente  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita
          dai  rispettivi  organi di autogoverno anche in deroga alle
          norme   e   ai   criteri   che  disciplinano  i  rispettivi
          ordinamenti,  per  un  periodo non superiore alla durata di
          due mandati.
              6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266,  dopo  le  parole:  «e'  autorizzata la spesa di 1
          milione   di  euro»  le  parole:  «per  l'anno  2006»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
              7.  Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo,
          pari  a  800.000  euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a
          decorrere    dall'anno    2007,    si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          relativa  al  «Fondo per interventi strutturali di politica
          economica»  istituito  ai  sensi dell'art. 10, comma 5, del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
              8.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Assemblea
          generale  delle  Nazioni  Unite  nelle risoluzioni 531197 e
          581221,   per  consentire  lo  sviluppo  del  programma  di
          microfinanza,  al  fine  di  incentivare la costituzione di
          microimprese,  anche  nel  settore  agricolo,  il  Comitato
          nazionale  italiano  per  il 2005 - anno internazionale del
          Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
          permanente  per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
          l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
          il  Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 235 della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, concernente «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
              «235.  Per  ottimizzare  le  condizioni di espletamento
          delle  relative  attribuzioni  e potenziare le strutture di
          supporto  e'  autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro
          dall'anno 2006.».