Art. 5. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto 1. E' confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 2. L'Alto commissario per la lotta alla contraffazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 3. L'Alto commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2. 7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresi' individuato il relativo Coordinatore. 8. Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. 9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Sono abrogati: a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; b) il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81. 11. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso. 12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non piu' di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 1-quater (Alto commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive. 3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive. 4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario): «Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unita' di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.». - La legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115. - Si riporta il testo dell'art. 1-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2.-4. (Abrogato). 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario), cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unita' di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. (Abrogato). 5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006». 7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 235 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto: «235. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006.».