Art. 6.
            Nucleo di esperti per la politica industriale
  1.  Il  numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica
industriale,  di  cui  all'articolo 3  della legge 11 maggio 1999, n.
140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e'
ridotto da 10 a 7.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio
          1999,  n.  140,  recante  «Norme  in  materia  di attivita'
          produttive»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
          1999, n. 117:
              «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
          -  1.  Per  lo  svolgimento di funzioni di elaborazione, di
          analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  e'  autorizzato,  sentite  le Commissioni
          parlamentari  competenti, ad avvalersi della collaborazione
          di  esperti  o  societa'  specializzate  mediante  appositi
          contratti,  nonche' di un nucleo di esperti per la politica
          industriale,  dotato della necessaria struttura di supporto
          e  disciplinato  con  apposito decreto, anche in attuazione
          dei  criteri  direttivi  e  di quanto disposto dall'art. 10
          della  legge  7 agosto  1985,  n.  428,  ferma  restando la
          dotazione   organica   del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
          di  quello  di  cui  all'art.  2,  comma 3,  lettera f), e'
          determinato  in  lire  6  miliardi  annue  a  decorrere dal
          1999.».