Art. 6. Nucleo di esperti per la politica industriale 1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e' ridotto da 10 a 7.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117: «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».