Art. 7.
Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del  Ministero  dello  sviluppo
                              economico
  1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
istituito   con  decreto  ministeriale  21 dicembre  2001,  ai  sensi
dell'articolo 1  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridenominato:
«Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del  Ministero  dello sviluppo
economico».
  2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 e' ridotto
da 14 a 10.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
          1999,  n.  144, recante «Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
              «Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di
          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma 5,  da  realizzare  congiuntamente  con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3.
              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici»  (MIP), con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria della
          pubblica   amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle  politiche  di  sviluppo  di  cui  al
          comma 1.  Sono  fatte  salve le competenze in materia delle
          regioni,  delle  province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli enti locali.».