Art. 8.
                    Conferme di organismi diversi
  1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalita' di cui
alle  disposizioni  per  ciascuno  di  essi  richiamate,  i  seguenti
organismi,  rientranti  nell'ambito  di attivita' del Ministero dello
sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:
    a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e
per  la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile),
di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
    b) Comitato  Centrale  metrico  di  cui  all'articolo 7 del regio
decreto 9 gennaio 1939, n. 206;
    c) Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e degli utenti, di cui
all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    d) Comitato   per   la   razionalizzazione   e   ristrutturazione
produttiva  dell'industria  della  difesa,  di cui all'articolo 4 del
regolamento  adottato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
    e) Comitato  per  la  riconversione produttiva nel campo civile e
duale   dell'industria   della  difesa,  di  cui  all'articolo 4  del
regolamento  adottato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  6
          dicembre  1993,  n.  509,  recante  «Norme per il controllo
          sulle  munizioni  commerciali  per  uso  civile» pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1993, n. 289:
              «Art.  8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle
          autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
          direttore generale della produzione industriale o da un suo
          delegato   quale   presidente,   dal  direttore  del  Banco
          nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
          materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
              2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
          durata   di   un  quinquennio,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e possono
          essere riconfermati.
              3.  La  Commissione  ha  il  compito  di determinare le
          caratteristiche   del   contrassegno   di  controllo  e  di
          stabilire  le misure di protezione del contrassegno stesso;
          di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  l'apposizione  del
          contrassegno  direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
          agli   importatori  di  cui  al  comma 2  dell'art.  7;  di
          procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni  stesse;  di
          decidere  i  ricorsi  avverso  i provvedimenti adottati dal
          direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
          sue funzioni.
              4.  La  Commissione svolge altresi' funzioni consultive
          circa  il  recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
          parere  motivato  ai  fini  di cui all'art. 8, paragrafo 1,
          secondo   comma,   del  citato  regolamento  allegato  alla
          Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per
          le  decisioni  adottate dalla CIP successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              5.   La   Commissione   esprime   inoltre   parere  sui
          provvedimenti  di  competenza  del Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  emanati nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui all'art. 9, nonche'
          sulla   definizione  delle  tariffe  di  cui  all'art.  11,
          comma 1.
              6.  All'onere  per  il  funzionamento della Commissione
          quantificato  in lire 10 milioni annui si provvede a valere
          sul  capitolo  1092 dello stato di previsione del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1993  e  corrispondenti  proiezioni  per  gli  anni  1994 e
          1995.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del regio decreto
          9 gennaio  1939,  n.  206,  recante «Modificazioni al ruolo
          organico  del  personale dell'Amministrazione metrica e del
          saggio  dei  metalli  preziosi»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1939, n. 41:
              «Art.  7.  - E' istituito il Comitato centrale metrico.
          Il Comitato centrale metrico e' composto:
                a) dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  da  un  suo  delegato  con funzioni di
          presidente;
                b) dal direttore generale del commercio interno e dei
          consumi   industriali  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
                c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
                d) da  un  rappresentante  di ciascuno degli istituti
          metrologici primari;
                e) da     un     rappresentante     del     Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                f) da   cinque  docenti  universitari  in  discipline
          matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
                g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle
          poste e delle telecomunicazioni;
                h) da   un   esperto   in   metrologia   legale,  con
          particolare conoscenza di quella comunitaria.
              Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per
          la  campionatura delle misure di uso regionale, di concerto
          con il competente assessore regionale.
              Le   funzioni   di   segreteria  sono  affidate  ad  un
          funzionario  del  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato
              Il  Comitato  e'  nominato,  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e dura
          incarica  quattro  anni.  Per  ogni  membro  effettivo puo'
          essere nominato un membro supplente Spetta al Comitato:
                a) dare  parere  sulle  questioni  tecniche  ad  esso
          sottoposte  dal  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento
          per  la  fabbricazione  metrica approvato con regio decreto
          12 giugno  1902,  n. 226, nonche' sulle questioni correlate
          all'applicazione     delle     disposizioni    metrologiche
          comunitarie   e   all'armonizzazione  con  esse  di  quelle
          nazionali;
                b) compilare  le  istruzioni sui metodi e le norme da
          usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
                c) compiere   l'esame   definitivo  prescritto  dagli
          articoli 79,  88  e  110 del regolamento metrico in caso di
          disaccordo   fra   l'ispettore  metrico  e  l'utente  e  le
          direzioni  ed  imprese  del  gas, e fra il saggiatore ed il
          presentatore;
                d) proporre  le norme di insegnamento per il corso di
          tirocinio degli ispettori metrici in prova;
                e) vigilare    sull'andamento   scientifico   tecnico
          dell'Ufficio  centrale  metrico  e determinare il materiale
          scientifico ad esso occorrente;
                f) sorvegliare   i   lavori   per   la  verificazione
          decennale dei campioni prototipi;
                g) proporre  eventuali  riforme per l'ordinamento dei
          servizi metrici e dei saggi.
              Il  Comitato,  inoltre, svolge funzioni di consulenza e
          di  proposta  nell'ambito del sistema nazionale di taratura
          ed  esprime  pareri  sulle  materie  ad esso sottoposte dal
          Ministro      dell'industria,      del      commercio     e
          dell'artigianato.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  136  del  decreto
          legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante «Codice del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005,
          n. 235, supplemento ordinario:
              «Art.  136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
          utenti).  -  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle
          attivita' produttive il Consiglio nazionale dei consumatori
          e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
              2.   Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le  proprie
          iniziative,  della  struttura e del personale del Ministero
          delle  attivita' produttive, e' composto dai rappresentanti
          delle  associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
          nell'elenco  di  cui  all'art.  137  e da un rappresentante
          designato  dalla  Conferenza  di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281 ed e' presieduto dal
          Ministro  delle  attivita' produttive o da un suo delegato.
          Il  Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle
          attivita' produttive, e dura in carica tre anni.
              3.   Il   Consiglio   invita   alle   proprie  riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative   dei   consumatori.  Possono  altresi'  essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni  di  regolamentazione o di normazione del mercato,
          delle  categorie  economiche  e  sociali interessate, delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate.
              4. E' compito del Consiglio:
                a) esprimere  pareri,  ove richiesto, sugli schemi di
          atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
          consumatori e degli utenti;
                b) formulare   proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori   e  degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai
          programmi e alle politiche comunitarie;
                c) promuovere   studi,   ricerche  e  conferenze  sui
          problemi  del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
          utenti,  ed  il  controllo della qualita' e della sicurezza
          dei prodotti e dei servizi;
                d) elaborare   programmi   per  la  diffusione  delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti;
                e) favorire   iniziative   volte   a   promuovere  il
          potenziamento  dell'accesso  dei consumatori e degli utenti
          ai  mezzi  di  giustizia  previsti  per  la soluzione delle
          controversie;
                f) favorire  ogni  forma  di raccordo e coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei  consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
          dirette  a  promuovere  la  piu' ampia rappresentanza degli
          interessi  dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
          autonomie  locali.  A  tale  fine il presidente convoca una
          volta  all'anno  una sessione a carattere programmatico cui
          partecipano   di   diritto  i  presidenti  degli  organismi
          rappresentativi  dei  consumatori  e  degli utenti previsti
          dagli  ordinamenti  regionali  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
                h) segnalare   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
          difficolta',     impedimenti    od    ostacoli,    relativi
          all'attuazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          semplificazione    procedimentale   e   documentale   nelle
          pubbliche  amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della   funzione   pubblica  e  l'Ufficio  per  l'attivita'
          normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
          delle procedure.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Ministro  dell'industria del commercio e dell'artigianato 2
          agosto  1995,  n.  434,  recante «Regolamento di attuazione
          dell'art.   6,   commi 7,  8  e  8-bis,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  237,  riguardante  le
          modalita'  e  i criteri per favorire la razionalizzazione e
          la  ristrutturazione  produttiva delle imprese operanti nel
          settore  della  produzione  di  materiali  di armamento», e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 ottobre 1995, n.
          249:
              «Art.   4  (Comitato  per  la  razionalizzazione  e  la
          ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  coordinata  e  razionale
          applicazione  degli  interventi di cui all'art. 2, comma 1,
          e'  istituito  il  Comitato  per  la  razionalizzazione, la
          ristrutturazione  produttiva  dell'industria  della  Difesa
          presieduto  dal  Ministro  dell'industria, del commercio ed
          artigianato  o  da  un  Sottosegretario  da  lui delegato e
          composto  da  un rappresentante per ciascuno dei Ministeri:
          della    difesa,    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato,  della Presidenza del Consiglio - Ufficio
          coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
          tre  esperti,  senza diritto di voto, scelti tra persone di
          qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
          di  dipendenza,  consulenza  o partecipazione a consigli di
          amministrazione di aziende del settore.
              2.   Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente.  I componenti effettivi e supplenti del Comitato
          sono  nominati  per un quinquennio con decreto del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il
          Comitato  e'  costituito  validamente  con  la  maggioranza
          assoluta  dei  componenti e delibera a maggioranza assoluta
          dei  presenti.  Il  Comitato  puo' essere confermato per un
          solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
              3.  Alla  segreteria del Comitato provvede il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Ministro  dell'industria  del commercio dell'artigianato 14
          ottobre 1999, n. 462, recante «Regolamento recante norme di
          attuazione   dell'art.  6,  commi 7,  8,  8-bis  e  9,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  237,
          riguardante le modalita' ed i criteri per la concessione di
          contributi  per  favorire  la  riconversione produttiva nel
          campo  civile  e  duale  delle imprese operanti nel settore
          della  produzione  di  materiali  di armamento», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288:
              «Art.  4  (Comitato per la riconversione produttiva nel
          campo  civile e duale dell'industria della difesa). - 1. Al
          fine  di  assicurare la coordinata e razionale applicazione
          anche degli interventi di cui all'art. 2 il comitato di cui
          all'art.  4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434,
          e' integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro
          e un rappresentante della Confindustria.
              2.  Il  comitato esprime i pareri in merito ai punteggi
          da   attribuire  per  ciascuno  dei  criteri  di  priorita'
          indicati  nell'art.  5  nonche'  sui  singoli  programmi di
          investimento.».