Art. 8. Conferme di organismi diversi 1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalita' di cui alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, rientranti nell'ambito di attivita' del Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006: a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile), di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509; b) Comitato Centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206; c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; d) Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434; e) Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1993, n. 289: «Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, recante «Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1939, n. 41: «Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il Comitato centrale metrico e' composto: a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico; d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari; e) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche; g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria. Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente Spetta al Comitato: a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonche' sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali; b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova; e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente; f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi; g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi. Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario: «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 4. E' compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1995, n. 249: «Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288: «Art. 4 (Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'art. 2 il comitato di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, e' integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria. 2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorita' indicati nell'art. 5 nonche' sui singoli programmi di investimento.».