Art. 9.
                        Riduzione delle spese
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di   cui  al  presente  provvedimento,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma  erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo  corrente  tra la data di entrata in vigore del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto  2006,  n.  248  ed  il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli
impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore
del  decreto.  Per  le  spese di funzionamento degli organismi di cui
all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006.
  2.  Per  i  componenti  degli  organismi di cui agli articoli 6 e 7
restano   ferme  le  misure  dei  compensi,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.  Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per
i  componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi
vigenti  sono  determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  in  data  11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in data 1° marzo 2007.
  3.  In  caso  di  mancata  adozione  dei decreti di cui al comma 11
dell'articolo 1,   al   comma 5   dell'articolo   2   ed  al  comma 5
dell'articolo 3,  entro  i  termini  normativamente  previsti  per il
riordino  degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto   2006,  n.  248,  si  applicano  comunque  sui  compensi  e
trattamenti  accessori  dei  componenti degli organismi riordinati le
riduzioni  di  cui  al  comma 1, con effetto dalla data di entrata in
vigore  del  citato  decreto-legge  n.  223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
 
          Note all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58 della legge
          23 dicembre  2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2006)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Il  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, concernente
          «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto   all'evasione   fiscale»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio 2006, n. 153, e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, dalla legge 4 agosto
          2006,  n.  248  (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          supplemento ordinario).
              - Per  il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, concernente, si veda la nota al titolo.