Art. 6.

                    Comitato tecnico-scientifico

  1.  Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal presidente, dal
coordinatore delle attivita' scientifiche, dai due responsabili delle
strutture   ministeriali   di   supporto,   da  due  membri  nominati
rispettivamente con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e
del   Ministro   delle   politiche  per  la  famiglia  tra  i  membri
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
  2.   Il   Comitato   tecnico-scientifico   concorre  a  determinare
l'indirizzo  e  il  coordinamento tecnico-scientifico delle attivita'
del  Centro  di  documentazione  e analisi e coadiuva il Dipartimento
delle  politiche  per  la  famiglia e il Ministero della solidarieta'
sociale   nelle   funzioni  di  direzione  e  di  monitoraggio  delle
attivita'.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  solidarieta'  sociale e del
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso
delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
  4.  Alle  riunioni  del Comitato tecnico-scientifico possono essere
invitati   a   partecipare,  ove  se  ne  ravvisi  la  necessita',  i
responsabili  degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai
sensi  dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri
a carico dell'amministrazione.