Art. 7.

              Coordinatore delle attivita' scientifiche

  1.  Il  coordinatore  delle  attivita' scientifiche e' nominato con
decreto  del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle
politiche   per  la  famiglia,  tra  soggetti  dotati  di  elevata  e
comprovata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia.
  2.  Il coordinatore delle attivita' scientifiche assume la funzione
di  vicepresidente  del  Centro.  Esso  coadiuva  il presidente nella
realizzazione  delle  attivita' di cui all'articolo 3 e ne garantisce
l'attuazione scientifica.
  3. A tale fine, il coordinatore delle attivita' scientifiche cura i
rapporti  con  gli  enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  e  con gli altri enti di ricerca
europei  ed  internazionali  con  cui  il  Centro di documentazione e
analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.