Art. 10. Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero 1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' autorizzato dal presidente. 2. Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita' di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476: «Art. 6. - 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione. 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' centrale designera' l'Autorita' centrale cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.». «Art. 7. - 1. Le Autorita' centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione. 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo; b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.». - Si riporta il testo degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale: «Art. 600-bis. Prostituzione minorile. Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.». «Art. 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.». «Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'.». «Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937 «Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.». «Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».