Art. 10.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

  1.  L'invio  dei  componenti della Commissione o di personale della
segreteria  tecnica  all'estero  per lo svolgimento delle missioni di
cui  all'articolo 6,  comma 4,  ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' autorizzato dal presidente.
  2.  Al  vicepresidente  e  agli  altri componenti della Commissione
spetta   l'indennita'  di  missione  prevista  per  la  qualifica  di
appartenenza,  e  comunque  non  inferiore  a  quella  corrisposta ai
dirigenti   in  servizio  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6  e  7 della
          Convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione in
          materia  di  adozione  internazionale,  fatta  a  l'Aja  il
          29 maggio  1992,  ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.
          476:
              «Art.   6. -   1.   Ogni   Stato   contraente   designa
          un'Autorita'  Centrale incaricata di svolgere i compiti che
          le sono imposti dalla Convenzione.
              2.  Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
          diversi  ordinamenti  giuridici  e  gli  Stati comprendenti
          unita'  territoriali autonome sono liberi di designare piu'
          di   una   Autorita'  centrale,  specificando  l'estensione
          territoriale  o  soggettiva  delle  rispettive funzioni. Lo
          Stato  che  ha,  nominato  piu'  di  un'Autorita'  centrale
          designera'   l'Autorita'   centrale   cui   potra'   essere
          indirizzata   ogni   comunicazione,   per   la   successiva
          remissione  all'Autorita'  Centrale  competente nell'ambito
          dello Stato medesimo.».
              «Art.  7.  - 1. Le Autorita' centrali debbono cooperare
          fra  loro  e  promuovere la collaborazione fra le autorita'
          competenti  dei loro Stati per assicurare la protezione dei
          minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
              2.  Esse  prendono  direttamente tutte le misure idonee
          per:
                a) fornire  informazioni  sulla legislazione dei loro
          Stati   in   materia   d'adozione,  ed  altre  informazioni
          generali, come statistiche e formulari-tipo;
                b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della
          Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli
          all'applicazione della medesima.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 600-bis, 600-ter,
          600-quater,  600-quinquies,  609-quater e 609-quinquies del
          codice penale:
              «Art. 600-bis. Prostituzione minorile.
              Chiunque  induce alla prostituzione una persona di eta'
          inferiore  agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta
          la  prostituzione  e'  punito  con  la  reclusione da sei a
          dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
          inferiore a euro 5.164.
              Nel  caso  in  cui il fatto di cui al secondo comma sia
          commesso  nei  confronti  di persona che non abbia compiuto
          gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
          a cinque anni.
              Se  l'autore  del  fatto  di  cui  al  secondo comma e'
          persona  minore  di  anni diciotto si applica la pena della
          reclusione  o  della  multa,  ridotta  da  un  terzo  a due
          terzi.».
              «Art. 600-ter. Pornografia minorile.
              Chiunque,   utilizzando  minori  degli  anni  diciotto,
          realizza   esibizioni  pornografiche  o  produce  materiale
          pornografico  ovvero  induce  minori  di  anni  diciotto  a
          partecipare  ad  esibizioni  pornografiche e' punito con la
          reclusione  da  sei  a  dodici  anni e con la multa da euro
          25.822 a euro 258.228.
              Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
          materiale pornografico di cui al primo comma.
              Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi di cui al primo e
          al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
          telematica,  distribuisce,  divulga, diffonde o pubblicizza
          il  materiale  pornografico  di  cui al primo comma, ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
              Chiunque,   al   di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  ai
          commi primo,  secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche
          a  titolo  gratuito,  il  materiale  pornografico di cui al
          primo  comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
          con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
              Nei  casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
          e'  aumentata  in  misura  non eccedente i due terzi ove il
          materiale sia di ingente quantita'.».
              «Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.
              Chiunque,  al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
          600-ter,  consapevolmente  si  procura  o detiene materiale
          pornografico   realizzato  utilizzando  minori  degli  anni
          diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
          la multa non inferiore a euro 1.549.
              La  pena  e'  aumentata  in  misura non eccedente i due
          terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'.».
              «Art.  600-quinquies.  Iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento della prostituzione minorile.
              Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla
          fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o
          comunque  comprendenti  tale  attivita'  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  a  dodici  anni e con la multa da euro
          15.493 e euro 154.937
              «Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.
              Soggiace   alla   pena   stabilita   dall'art.  609-bis
          chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste in detto
          articolo,  compie atti sessuali con persona che, al momento
          del fatto:
                1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole  sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
          il  di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
          per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
              Al  di  fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
          l'ascendente,  il  genitore,  anche  adottivo,  o il di lui
          convivente,  o  il  tutore  che,  con  l'abuso  dei  poteri
          connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali con
          persona  minore  che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
          con la reclusione da tre a sei anni.
              Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
              Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
              Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.».
              «Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne.
              Chiunque  compie  atti  sessuali in presenza di persona
          minore  di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».