Art. 11.

                      Istanza di autorizzazione

  1.  Gli  enti  che  intendono  richiedere  l'autorizzazione  di cui
all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla
Commissione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  secondo uno
schema   predisposto  dalla  Commissione  medesima,  contenente,  tra
l'altro, le seguenti indicazioni:
    a) il  possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della
legge sull'adozione;
    b) l'elenco  e le generalita' delle persone che dirigono l'ente e
che  operano  al suo interno o vi prestano collaborazione, nonche' le
relative   qualifiche   professionali,  la  formazione  ricevuta,  le
specifiche  competenze,  le  esperienze  acquisite  nel  settore,  le
qualita'   morali   possedute.  Le  qualita'  morali  possedute  sono
dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con
riferimento  alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a
misure  di  sicurezza  personali o a misure di prevenzione; condanne,
ancorche'  con  sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati
agli  articoli 380  e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli
articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies, 609-quater e
609-quinquies del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono
fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  effetti della riabilitazione. Agli
effetti  della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si
considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
    c) l'elenco   e  le  generalita'  dei  professionisti  in  ambito
sociale,  giuridico  e  psicologico  di  cui  l'ente  si  avvale, con
l'indicazione  per  ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e
delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
    d) l'articolazione  dell'ente  sul  territorio nazionale, la sede
principale  e  le  eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e gli
orari di apertura;
    e) l'ambito,  nazionale,  interregionale  o  regionale, nel quale
l'ente intende operare;
    f) i   Paesi   stranieri   nei   quali  l'ente  intende  agire  e
l'indicazione  delle  strutture  personali  e  organizzative  di  cui
intende avvalersi in ciascuno di essi;
    g) le  modalita'  operative  e  le  attivita'  di  sostegno  e di
accompagnamento  in  favore  degli  aspiranti  all'adozione, comprese
quelle   concordate   con   i  servizi  tramite  appositi  accordi  o
protocolli;
    h) il  costo,  per  ciascun  Paese di operativita' dell'ente, dei
servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.
  2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
    a) la  dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere,
pregiudiziali  di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi
altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
    b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente
alla  Commissione  una  relazione  sull'attivita' svolta, il bilancio
consuntivo,   nonche'  ulteriori  dati  forniti  secondo  uno  schema
predisposto dalla Commissione;
    c) una  copia  dell'atto  costitutivo,  dal quale risulti la sede
legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, in
luogo  dei  documenti  di  cui  ai  commi 1  e  2,  indicano gli atti
legislativi  e  allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla
istituzione  e  disciplina dei servizi per le adozioni internazionali
di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.