Art. 11. Istanza di autorizzazione 1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni: a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonche' le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualita' morali possedute. Le qualita' morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti; d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e gli orari di apertura; e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare; f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi; g) le modalita' operative e le attivita' di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi tramite appositi accordi o protocolli; h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive. 2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare: a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione; b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attivita' svolta, il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione; c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.