Art. 12.

                     Accertamento dei requisiti

  1.  Entro  centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza
di  cui  all'articolo 11,  la  Commissione  delibera  in  ordine alla
corrispondenza    dei   requisiti   dell'ente   a   quelli   previsti
dall'articolo 39-ter   della   legge   sull'adozione.   Se  ricorrono
particolari  necessita'  istruttorie,  i termini per la deliberazione
dell'autorizzazione  sono  prorogati  per ulteriori trenta giorni con
apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione
di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
  2.  Con  il  provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto
conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:
    a) indica  i  Paesi  o  le  aree  geografiche  in  cui  l'ente e'
autorizzato  ad  operare,  anche in considerazione del numero di enti
gia' accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;
    b) puo'  limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale
in una o piu' regioni.