Art. 12. Accertamento dei requisiti 1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessita' istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'. 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente: a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti gia' accreditati e degli accordi bilaterali esistenti; b) puo' limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o piu' regioni.