Art. 13.

                     Albo degli enti autorizzati

  1.   Gli   enti   autorizzati   sono   iscritti   all'albo  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c). L'albo contiene:
    a) la   denominazione,   la  sede  legale  e  le  sedi  operative
dell'ente;
    b) gli estremi dell'atto costitutivo;
    c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
    d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
  2.  La  Commissione  dispone,  altresi', la registrazione nell'albo
delle  modifiche,  della sospensione e della cancellazione per revoca
dell'autorizzazione.
  3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e
revoca  dell'autorizzazione  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.