Art. 13. Albo degli enti autorizzati 1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). L'albo contiene: a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente; b) gli estremi dell'atto costitutivo; c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente; d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. 3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.