Art. 14. Modalita' operative dell'ente autorizzato 1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione: a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione; b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione; c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza; d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero; e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attivita' e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonche', entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo; f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero; g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione; h) segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti. 2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.