Art. 15.

                 Verifiche sull'attivita' degli enti

  1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei
requisiti  di  idoneita'  degli enti autorizzati e sulla correttezza,
trasparenza  ed efficienza della loro azione con particolare riguardo
alla  proporzione  tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le
verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano
controllati  nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che
la  Commissione  ritenga  rilevanti.  A  tal fine la Commissione puo'
disporre  l'invio in missione all'estero di componenti o di personale
della  segreteria  tecnica,  per  controllare  l'attivita'  dell'ente
autorizzato presso le sedi operative.
  2.  La  Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti
degli  enti,  favorisce  l'adozione  di  metodologie  e  modalita' di
intervento  omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di
congruita' dei costi delle procedure di adozione.