Art. 15. Verifiche sull'attivita' degli enti 1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneita' degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione puo' disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attivita' dell'ente autorizzato presso le sedi operative. 2. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione.