Art. 16.

                              Sanzioni

  1.  A  seguito  delle  verifiche  di cui all'articolo 15, ovvero di
accertamenti  posti  in  essere  in relazione a segnalazioni o eventi
particolari, la Commissione puo':
    a) censurare l'ente responsabile di irregolarita';
    b) prescrivere  l'adeguamento delle modalita' operative dell'ente
alle previsioni della legge e del presente regolamento;
    c) disporre   la  limitazione  dell'assunzione  di  incarichi  in
relazione,  tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a
segnalazioni  degli  aspiranti  genitori  adottivi sulla qualita' del
servizio ricevuto;
    d) disporre  la  modifica  della  estensione  territoriale  della
operativita' dell'ente autorizzato in ambito nazionale.
  2.   Nei   casi   piu'   gravi,   la  Commissione  puo'  sospendere
l'autorizzazione  per  un periodo determinato, assegnando all'ente un
termine  entro  il  quale eliminare le irregolarita'; trascorso detto
termine  senza  che  l'ente  abbia provveduto, la Commissione procede
alla revoca dell'autorizzazione.
  3.  Qualora  venga  accertato il venire meno di requisiti che hanno
determinato  il  rilascio  dell'autorizzazione, o qualora l'attivita'
svolta  dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni
della   Convenzione,   della   legge  sull'adozione  e  del  presente
regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.
  4.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 sono adottati nel
rispetto   delle  norme  sul  procedimento  amministrativo  e  previa
contestazione  dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere
all'adozione di tali provvedimenti.
  5.  In caso di revoca o sospensione dell'attivita', le procedure di
adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione,
che  puo'  avvalersi  di  esperti  e  consulenti,  stipulare apposite
convenzioni  e  concludere  accordi  con altri enti, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio.