Art. 19. Esame dei requisiti e dell'attivita' degli enti autorizzati 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e ai criteri di operativita' di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.
Nota all'art. 19: - Per l'art. 39-ter della legge sull'adozione, vedi nota all'art. 1.