Art. 19.

     Esame dei requisiti e dell'attivita' degli enti autorizzati

  1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  la  Commissione  verifica  la  rispondenza  degli  enti
autorizzati  ai  requisiti  di  cui  all'articolo 39-ter  della legge
sull'adozione  e  ai criteri di operativita' di cui all'articolo 14 e
adotta  i  provvedimenti  conseguenti,  anche  favorendo la fusione o
l'aggregazione degli enti medesimi.
 
          Nota all'art. 19:
              - Per  l'art.  39-ter  della  legge sull'adozione, vedi
          nota all'art. 1.