Art. 2.

  Finalita' e sede della Commissione per le adozioni internazionali

  1.  La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge
sull'adozione  e'  l'autorita'  centrale  italiana  per  le finalita'
dell'articolo 6 della Convenzione.
  2.  La  Commissione  ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  l'art.  38  della legge sull'adozione, vedi nota
          all'art. 1.
              - Per  gli  articoli 6  e  7  della  Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          fatta  all'Aja  il  29 maggio  1993,  ratificata  con legge
          31 dicembre  1998,  n.  476,  e  per  l'art. 7 della stessa
          legge, vedi nota a preambolo.