Art. 2. Finalita' e sede della Commissione per le adozioni internazionali 1. La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione e' l'autorita' centrale italiana per le finalita' dell'articolo 6 della Convenzione. 2. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.
Note all'art. 2: - Per l'art. 38 della legge sull'adozione, vedi nota all'art. 1. - Per gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e per l'art. 7 della stessa legge, vedi nota a preambolo.