Art. 20.

           Minori stranieri accolti o presenti nello Stato

  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del  comitato  per i minori
stranieri  di  cui  all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e  del regolamento di
attuazione  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,   9 dicembre  1999,  n.  535,  concernenti  l'ingresso,  il
soggiorno,  l'accoglienza  e  l'affidamento temporanei e il rimpatrio
assistito  dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici,
ovvero  presenti  per  qualsiasi  causa  nel territorio dello Stato e
privi di assistenza e di rappresentanza.
  2.  La  Commissione  provvede a comunicare al comitato per i minori
stranieri  i  nominativi  dei minori la cui presenza e' segnalata sul
territorio  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo 33, comma 5, della
legge sull'adozione.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si   riporta   l'art.   33  del  decreto  legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione dello straniero).
              «Art.  33 (Comitato  per  i  minori  stranieri). (Legge
          6 marzo  1998,  n.  40,  art. 31). - 1. Al fine di vigilare
          sulle   modalita'   di   soggiorno   dei  minori  stranieri
          temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello Stato e di
          coordinare  le  attivita' delle amministrazioni interessate
          e'  istituito,  senza ulteriori oneri a carico del bilancio
          dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
          affari  esteri,  dell'interno  e di grazia e giustizia, del
          Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da  due  rappresentanti
          dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
          un  rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
          due    rappresentanti    di   organizzazioni   maggiormente
          rappresentative  operanti  nel  settore  dei problemi della
          famiglia.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
          sono  definiti  i  compiti  del Comitato di cui al comma 1,
          concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
          conformita'  alle  previsioni della Convenzione sui diritti
          del  fanciullo  del  20 novembre  1989,  ratificata  e resa
          esecutiva  ai  sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
          particolare sono stabilite:
                a) le  regole  e  le  modalita'  per l'ingresso ed il
          soggiorno  nel  territorio dello Stato dei minori stranieri
          in  eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea   promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
                b) le  modalita'  di accoglienza dei minori stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito  delle attivita' dei servizi sociali degli enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui  al  comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
          dell'accoglienza,    del    rimpatrio   assistito   e   del
          ricongiungimento  del  minore con la sua famiglia nel Paese
          d'origine o in un Paese terzo.
              2-bis.   Il   provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero  non  accompagnato  per  le  finalita'  di cui al
          comma 2,  e'  adottato  dal Comitato di cui al comma 1. Nel
          caso  risulti  instaurato nei confronti dello stesso minore
          un  procedimento  giurisdizionale,  l'autorita' giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.
              3.  Il  Comitato  si  avvale,  per l'espletamento delle
          attivita'  di  competenza,  del  personale  e  dei mezzi in
          dotazione   al  Dipartimento  degli  affari  sociali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo.».