Art. 21.

                          Norma finanziaria

  1.  Agli  oneri  previsti  dal presente regolamento si provvede nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge
31 dicembre  1998,  n.  476,  con  imputazione  a  carico dell'unita'
previsionale  di  base  16.1.2.1  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.
 
          Nota all'art. 21:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 della citata legge
          31 dicembre 1998 n. 476.
              «Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.200 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».