Art. 3.

                             Presidenza

  1.  La  Commissione  e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.
  2.   Il   presidente   della  Commissione,  di  seguito  denominato
«presidente»,  rappresenta  la Commissione, ne coordina l'attivita' e
vigila sul suo operato.
  3.  Il  presidente  trasmette  al Parlamento una relazione biennale
sullo   stato   delle  adozioni  internazionali,  sullo  stato  della
attuazione   della   Convenzione  e  sulla  stipulazione  di  accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.