Art. 3. Presidenza 1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia. 2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato. 3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.